La riflessione che ti pongo oggi nasce da una domanda che mi è stata fatta qualche tempo fa via email, e riguarda un dubbio amletico sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni che aveva un mio lettore.
Ecco la domanda che mi è stata fatta:
«ho fatto eseguire dei lavori di ristrutturazione e aperto una pratica Cila, dovendo abbattere una parete, lavoro che ho fatto svolgere a una ditta (mannaggia a Me!) . Da altri 2 artigiani ho ricevuto poi interventi di sostituzione impianto elettrico e finale imbiancatura di tutte le pareti. Nella cila viene menzionata solo la ditta. Rischio di perdere le detrazioni per le altre 2 opere svolte? Se sì, c’è un rimedio? Io non ho ancora comunicato la fine dei lavori.»
Come vedi il committente in questione, relativamente al timore di perdere le detrazioni fiscali, si concentrava su un difetto della CILA da lui presentata in cui non erano citate due delle tre imprese che sono intervenute a fare i lavori.
Nella mia risposta ho evidenziato che il problema in realtà non era da cercarsi tanto in quell’aspetto, dal mio punto di vista secondario, quanto nella probabile mancanza di un documento scaturente dalla presenza di tre imprese che, in caso di controllo sulla regolarità delle detrazioni fiscali, viene ritenuto fondamentale dagli ispettori: la notifica preliminare.
Ma procediamo con calma: prima voglio farti capire perchè non citare nella CILA tutte le imprese che lavoreanno in cantiere non è un problema e poi ti spiegherò perchè il problema è non fare la notifica preliminare.
La CILA non è un problema
Il problema che attanagliava il committente che mi ha scritto è che le imprese non sono state tutte inserite nella CILA.
Come ti ho già detto, dal mio punto di vista, questo è un problema minore, se non inesistente: nella CILA solitamente è sufficiente inserire l’impresa principale a cui vengono appaltati i lavori.
In realtà il caso in questione è leggermente diverso dalla situazione comune: i lavori sono stati appaltati con contratti separati a tre imprese differenti quindi, a voler fare i pignoli, nella CILA avrebbero dovuto essere indicate tutte tre.
Ma, detto ciò, oggettivamente sfido chiunque a trovare un Comune così pignolo da fare questioni per questo aspetto.
L’unico caso in cui potrebbe diventare un problema per il Comune (ma che esula dai controlli sulle detrazioni fiscali) è legato ad un eventuale controllo in cantiere durante i lavori: se venisse verificata la presenza di più imprese in cantiere e contemporaneamente l’assenza di tutta la documentazione obbligatoria ai fini della sicurezza (Coordinatore della Sicurezza, Piano di Sicurezza, Piano Operativo di Sicurezza, etc.) ecco che potrebbe scattare la multa prevista dal testo unico sulla sicurezza, da 500 a 1.800 euro.
Ad ogni la carenza di indicazione di tutte le imprese esecutrici all’interno della CILA non ritengo possa essere causa di ritiro delle detrazioni fiscali.
Però la loro presenza è causa del vero problema che potrebbe sorgere in caso di controllo documentale ai fini delle detrazioni fiscali.
La notifica preliminare è il reale problema per le detrazioni fiscali
Nel caso che mi è stato sottoposto dal mio lettore, vista la tipologia di opere realizzate, stiamo facendo riferimento alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (il famoso 50%). Ma quanto sto per scrivere non cambiano in caso di ecobonus.
I controlli sulle detrazioni fiscali avvengono principalmente per due motivi:
- Controlli a campione dell’ENEA (riguardano solo le detrazioni per interventi energetici e nella misura dello 0,5% delle pratiche);
- Controlli formali dell’Agenzia delle Entrate all’interno dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi.
Nel caso in oggetto un ispettore che si trovasse a controllare la documentazione si troverebbe di fronte a:
- Una CILA con indicata un’unica impresa a cui sono stati affidati i lavori;
- Fatture di pagamento emesse da tre imprese differenti e di conseguenza bonifici inviati a tre partite iva diverse e a tre intestatri diversi.
Il problema potrebbe sorgere proprio qui. E non perchè nella CILA è indicata una sola impresa (legittimo) o perchè le opere sono state eseguite da più imprese (legittimo). Ma perchè questa seconda cosa fa accendere una lampadina nella testa dell’ispettore, che farà il seguente ragionamento “a norma di legge”:
«Tre imprese => applicazione del testo unico per la sicurezza => necessità di Notifica Preliminare all’ASL e all’Ispettorato del Lavoro (e dal 2018 anche alla questura) => se manca non si può usufruire delle detrazioni fiscali => CONTROLLIAMO CHE CI SIA!»
Ben consapevole di questa cosa la contro-domanda che ho fatto a chi mi ha posto il quesito è stata proprio questa: hai fatto la notifica preliminare?
Vista la situazione che mi è stata raccontata le probabilità che fosse stata fatta erano veramente scarse. E così infatti è stato: questo documento mancava.
Che la notifica preliminare (se richiesta dalla legge) sia un documento essenziale al fine delle detrazioni fiscali lo dicono le guide dell’Agenzia delle Entrate. E purtroppo, se non l’hai fatta, a lavori ultimati non hai modo di metterci una pezza.
Sulla notifica preliminare ho scritto un articolo non molto tempo fa, lo trovi qui.
Quindi, tornando alla questione che mi era stata posta, nel caso di un eventuale controllo documentale ai fini delle detrazioni fiscali, dal mio punto di vista il vero problema si annida proprio su questo punto, e non nella mancanza di tutte le imprese nella CILA.
Infatti la presenza della Notifica Preliminare, in caso di un controllo, è “Conditio Sine Qua Non” (nelle casistiche previste dalla legge) per mantenere le detrazioni fiscali.
Bisogna proprio dirlo: che complicata la legge italiana!