Il responsabile dei lavori è una figura espressamente prevista dalla legge sulla sicrezza per i cantieri edili e quindi anche per quello della tua ristrutturazione.
Chi riveste questo ruolo deve garantire che il cantiere rispetti tutte le condizioni di sicurezza basilari, per fare in modo che gli operai non si facciano male. Quindi la persona icaricata dovrebbe conoscere bene le condizioni dell’immobile, essere in grado di individuare i possibili pericoli, e indicare quali provvedimenti adottare per risolverli.
Il Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008) dice chiaramente che il responsabile dei lavori risponde del suo operato sia a livello civile che penale.
Sei d’accordo con me se ti dico che si tratta di una figura importante all’interno di un cantiere (anche di uno piccolo come una ristrutturazione di interni)? E se dico che chi lo ricopre dovrebbe avere un bagaglio di conoscenze (sia tecniche che normative) importanti?
La legge non ti obbliga a nominare un responsabile dei lavori, ma se non lo fai affida automaticamente tutte le sue funzioni alla persona meno preparata: a TE, il committente.
Se pensi che sia il caso di capirne qualcosa di più devi leggere il resto di questo articolo…
Il ruolo e le competenze del responsabile dei lavori sono definite nel Testo Unico della Sicurezza, il già citato d.lgs. 81/2008. In rete puoi trovare decine di articoli che ti spiegano per filo e per segno ogni aspetto del responsabile dei lavori citando articoli, commi, sentenze e usando un linguaggio molto tecnico: sono tutti articoli scritti da tecnici per tecnici.
In questo articolo, come sempre , voglio spiegarti questo argomento così importante per la tua ristrutturazione parlando direttamente a te, che sei il committente, e che non hai bisogno di tutti i dettagli tecnici ma solo dell’essenziale.
Quindi divederò questo articolo in tre capitoli:
- La distinzione tra committente e responsabile dei lavori
- Cosa dice testo unico sulla sicurezza in merito al ruolo del responsabile dei lavori;
- I compiti del responsabile dei lavori di una ristrutturazione;
Molte persone che ristrutturano non sanno tutte le responsabilità che hanno a livello di sicurezza (come se non bastassero tutte le altre responsabilità di un committente…) e, devo dirti la verità, se ti circondi di tecnici e imprese serie nella maggior parte dei casi questa “ignoranza” non è un problema.
Però c’è sempre una piccolissima percentuale di cantieri dove avviene l’imponderabile, sotto forma di incidenti di vario tipo, e ci sono state più di una sentenza che hanno condannato anche i committenti dei lavori perchè non hanno svolto il loro ruolo legato alla sicurezza nel modo corretto.
Sicurezza in cantiere, committente e responsabile dei lavori
C’è un principio sancito dalla legislazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (e il cantiere di una ristrutturazione è un luogo di lavoro): nei cantieri temporanei il soggetto attorno a cui ruota tutta la sicurezza è il committente dei lavori. Cioè tu.
Questo significa che la responsabilità per la sicurezza del cantiere è prima di tutto tua. Naturalmente puoi delegare (anzi devi…) alcuni compiti (che oggettivamente sono i più gravosi e di cui parleremo a breve), però devi essere consapevole della responsabilità di cui la legge ti investe.
Questo principio non è scritto chiaramente all’interno di un articolo del Testo Unico della Sicurezza, però si evince in vari passaggi dello stesso. E in realtà ci sono alcune sentenze della cassazione che ribadiscono in modo chiaro questo principio, che quindi non è in discussione. Già nel 2007 la cassazione, con la sentenza 7209 della sezione pensale 3, ribadiva che:
“Il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro”
Cosa c’entra il responsabile dei lavori in tutto ciò?
Tu come committente devi ottemperare agli obblighi sulla sicurezza, ma puoi decidere di delegare questi obblighi e la figura a cui li delegherai viene definita proprio responsabile dei lavori.
Quindi in un cantiere la figura principale per la sicurezza è una: o il committente o il responsabile dei lavori, qualora delegato dal committente. I ruoli e i compiti coincidono.
Nei prossimi paragrafi parleremo approfonditamente del responsabile dei lavori e dei suoi compiti. E sicuramente hai capito che, se non deleghi a qualcun altro tale ruolo, tu nella qualità di committente hai esattamente gli stessi obblighi.
Il d.lgs. 81/2008 e il responsabile dei lavori
La figura del responsabile dei lavori viene introdotta dal Testo Unico della Sicurezza nella sezione dedicata ai cantieri temporanei o mobili (la tua ristrutturazione è un cantiere temporaneo) e più precisamente all’interno dell’articolo 89, comma 1 lettera c:
“Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto”
Il testo di legge è chiaro: la nomina del responsabile dei lavori trasferisce su quest’ultimo tutti i compiti che la legge attribuisce al committente.
Ma come si nomina il responsabile dei lavori?
La nomina del responsabile dei lavori: un atto formale
Non puoi dire ad una persona: “tu da oggi sei il responsabile dei lavori” e pensare che sia tutto a posto.
E non puoi nemmeno inserirlo in un articolo all’interno di un accordo (come ad esempio la stipula del contratto con il tuo tecnico o con l’impresa).
Questi non valgono come nomina del responsabile dei lavori e tu, qualora lo facessi, continueresti ad avere tutte le responsabilità in relazione alla sicurezza nel tuo cantiere.
La nomina deve essere un vero e proprio “conferimento di incarico” come evidenziato nell’articolo 93 del d.lgs. 81/2008.
In sostanza devi prendere un modello, compilarlo, firmarlo e farlo firmare alla persona che si assume questo ruolo. Nominando il responsabile dei lavori tu stai delegando a lui tutte le tue funzioni e la legge, affichè questa delega sia valida, richiede che vengano rispettati alcuni punti:
- La delega deve essere scritta e accettata dal delegato (cfr. il modello di cui parlavamo prima)
- La delega deve essere fatta prima che diventino obbligatori altri ademplimenti (li vediamo nel prossimo paragrafo)
- La delega deve essere fatta ad un soggetto idoneo (questo non è scritto nella legge ma non è il caso di delegare tale ruolo a zio Peppino…)
- Con la delega vengono conferiti anche poteri, autonomia decisionale e di spesa (ma i soldi ce li metti comunque tu, quale committente dei lavori…)
Anche qui la legislazione, e soprattutto la giurisprudenza, è ampia e complessa. Se vuoi approfondire questi ultimi aspetti puoi cercare la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV, n. 21059 del 16 maggio 2013.
I fondamentali compiti del responsabile dei lavori
Veniamo al succo del discorso. Ormai penso sia chiaro che i compiti del responsabile dei lavori sono esattamente quelli che avresti tu come committente nel caso decidessi di non delegarli. Infatti in molti passaggi il Testo Unico della Sicurezza parla “del committente o del responsabile dei lavori”, quindi come due figure alternative e i cui compiti sono sovrapponibili.
L’articolo di legge del Testo Unico della Sicurezza in cui vengono esplicitati questi compiti è il 90, chiamato appunto “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”. Vediamoli.
Compiti in fase di progettazione
Durante la progettazione della ristrutturazione il responsabile dei lavori deve pianificare le varie fasi dei lavori e la loro durata, in modo da rispettare le misure generali di tutela che sono elencate in un altro articolo della stessa legge (articolo 15).
Nel caso di un cantiere temporaneo tali misure generali di tutela consistono principalmente nel valutare tutti i possibili rischi per la sicurezza degli operai durante i lavori e prevedere gli accorgimenti per eliminarli o minimizzarli.
Se si ritiene che in cantiere saranno presenti più di un’impresa (e come ti ho detto molte volte nel blog questa circostanza nelle ristrutturazioni accade quasi sempre) il responsabile dei lavori nomina il coordinatore della sicurezza.
Infine il responsabile dei lavori, prima della richiesta delle offerte alle imprese, “prende in considerazione” (cioè prende visione) il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo dell’opera predisposti dal coordinatore della sicurezza (sempre se è stato necessario nominarlo) e ne trasmette una copia a tutte le imprese a cui viene richiesto un preventivo, a cui deve anche comunicare il nome del Responsabile della Sicurezza.
Compiti in fase di scelta dell’impresa affidataria
Il testo unico della sicurezza pone grande attenzione alla regolarità delle imprese e al fatto che attuino tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire l’incolumità dei loro dipendenti.
Ci sono una serie di documenti che le imprese devono obbligatoriamente avere e al responsabile dei lavori (o come sempre al committente nel caso in cui non sia stato incarico un responsabile dei lavori) è dato il compito di verificare la seguente documentazione (viene chiamata verifica tecnico-professionale):
- Iscrizione alla camera di commercio (con apposito certificato)
- Documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa, con qualifiche ed estremi delle denuncie INPS, INAIL e Cassa Edile
- Dichiarazione del contratto collettivo applicato
E questi documenti devono essere verificati per ogni impresa che entrerà in cantiere.
In realtà la legge dice che non è sempre necessario verificarli tutti: infatti per cantieri non particolarmente impegnativi è possibile essere a posto verificando solo l’iscrizione alla camera di commercio, il D.U.R.C. e la dichiarazione del contratto collettivo applicato, mentre per il resto è sufficiente un’autocertificazione di possesso. I cantieri per cui si può procedere alla verifica ridotta sono quelli “sotto i 200 uomini-giorno”.
Senza addentrarci in spiegazioni complesse su cosa siano gli uomini-giorno e come calcolarli considera che generalmente i cantieri di ristrutturazione di interni che durano meno di 4-5 mesi sono sotto i 200 uomini-giorno. Comunque stai tranquillo: ci sarà il coordinatore della sicurezza che ti saprà dare con certezza tale informazione.
Tra l’altro, giusto per non spaventarti, nella verifica di tutta la documentazione di cui abbiamo parlato qui sopra ti darà una mano il tuo progettista (io lo faccio sempre per conto dei miei clienti) oppure il coordinatore della sicurezza.
Compiti precedenti l’inizio dei lavori
Il responsabile dei lavori ha un ultimo compito da adempiere prima di iniziare i lavori: consegnare all’amministrazione comunale copia della notifica preliminare, copia del D.U.R.C. e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione.
Della notifica preliminare, dei suoi contenuti e di quando farla te ne ho parlato in modo approfondito in questo articolo, quindi non spenderemo altre parole adesso. Sappi che è un (eventuale) obbligo sempre connesso alla sicurezza.
Per quanto attiene il D.U.R.C. c’è da evidenziare che, con le ultime evoluzioni normative, nel caso in cui sia sufficiente una CILA per ristrutturare tale documento non deve più essere obbligatoriamente presentato. Se lo alleghi sicuramente non fai male, in ogni caso devi averne una copia archiviata.
Infine la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione ormai è inserita nella modulistica edilizia ufficiale in vigore sul territorio nazionale (sia che tu ristrutturi con una CILA che con una SCIA che con un Permesso di Costruire), quindi devi solo compilare il relativo modello.
Compiti durante l’esecuzione dei lavori
Il responsabile dei lavori durante l’esecuzione degli stessi dovrà semplicemente verificare che il Coordinatore della Sicurezza nominato svolga il suo compito di controllo in modo corretto, attraverso riunioni e verbali.
Tale compito è chiarito dall’articolo 93, comma 2 del Testo Unico della Sicurezza, mentre i compiti del Coordinatore della Sicurezza durante i lavori sono chiariti dall’articolo 92 della stessa legge.
Quali sono i rischi a non ottemperare a tutti gli obblighi del responsabile dei lavori?
Quello di cui abbiamo parlato in questo articolo è oggettivamente tanta roba. L’hai capito anche tu che serve un minimo di preparazione e affidarsi a figure tecniche esperte per fare tutto nel modo giusto.
Ma se tu come committente o l’eventuale responsabile dei lavori che hai incaricato non svolgete le cose nel modo corretto cosa può succedervi?
Il testo unico della sicurezza ha un intero articolo dedicato alle sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori, il 157.
Questo articolo prevede tre sanzioni diverse a seconda delle infrazioni che si commettono:
- Se non nomini il coordinatore della sicurezza (quando obbligatorio) puoi essere punito con “l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 €”;
- Se non effettui la verifica tecnico-professionale dell’impresa puoi essere punito con “l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 €”;
- Se non comunichi alle imprese il nominativo del Coordinatore della Sicurezza e non gli trasmetti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e se non trasmetti la notifica preliminare all’amministrazione (quando obbligatori) puoi essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 €.
Come vedi la legge è severa se non effettui tutte le cose nel modo corretto. Però tieni presente che se succede un incidente, magari grave, in cantiere e tu, o il responsabile dei lavori, non hai svolto tutti i tuoi compiti nel modo corretto, le conseguenze penali potrebbero essere ben peggiori: committenti o responsabili dei lavori accusati e condannati per omicidio colposo ce ne sono stati più di uno.
La nomina del responsabile dei lavori ti libera davvero da ogni responsabilità?
L’importanza e la delicatezza del ruolo di responsabile dei lavori credo che ormai ti sia chiaro. E anche che se non lo nomini dovrai sopperire tu a tutte queste incombenze.
Ma conviene nominare un responsabile dei lavori o puoi svolgere tu le incombenze sulla sicurezza? E quanto costa pagare un professionista che svolge questo incarico? E la nomina ti libera da ogni responsabilità?
Per esperienza ti dico che, in un cantiere di ristrutturazione, nominare un responsabile dei lavori è generalmente superfluo. A patto di opportune precauzioni…
Per farti capire come mai di quesa affermazione partiamo con il rispondere alla domanda: la nomina di un responsabile dei lavori ti libera da ogni responsabilità?
La risposta è no, infatti ci sono varie sentenze della corte di cassazione in cui, nonostante la presenza di un responsabile dei lavori, è stato condannato anche il committente per “culpa in eligendo” (cioè aver incaricato un responsabile non idoneo al ruolo) e per “culpa in vigilando” (cioè non aver vigilato sul responsabile dei lavori incaricato). Infatti i lavori vengono eseguiti comunque per conto tuo, cioè il committente, e questa cosa non ti esime dallo scegliere persone adatte a svolgere quelli che sarebbero i tuoi compiti.
Quindi, se da un lato è vero che nominando il responsabile dei lavori tu gli deleghi i tuoi compiti legati alla sicurezza, dall’altro è anche vero che un minimo di responsabilità ti viene lasciato.
C’è poi da valutare l’aspetto legato al costo che potrebbe avere un responsabile dei lavori: detto che non puoi designare una persona non competente, la designazione di una persona competente sarà seguita da una richiesta di pagamento.
Come saprai non ci sono parcelle ufficiali in vigore sul territorio italiano, però devi considerare, per svolgere questo ruolo, da un minimo di 500€ per interventi molto piccoli (il rifacimento dei bagni ad esempio) fino a qualche migliaio di euro.
A fronte di queste considerazioni per un cantiere di ristrutturazione di interni generalmente non è conveniente nominare il responsabile dei lavori, ma puoi tranquillamente svolgere le funzioni che ti assegna il testo unico della sicurezza in prima persona. A patto di accettare di fare un po’di auto-formazione, di circondarsi di tecnici capaci e di scegliere imprese in regola.
Se invece non vuoi scocciature di alcun genere allora non esitare un attimo: affida subito l’incarico di responsabile dei lavori a qualcuno di compentente!