In Italia puoi sfruttare più di una detrazione fiscale per il superamento delle barriere architettoniche. Ma ce n’è solo una dedicata esplicitamente a questo particolare tipo di opere, ed è una delle più ghiotte. Ti sto parlando della detrazione dell’articolo 119-ter del decreto rilancio 34/2020, che consente di effettuare detrazioni fino al 75% della somma spesa per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere arhitettoniche.
Questa detrazione si trova nella legge che regola l’ormai (quasi) defunto superbonus, ma non c’entra nulla con questa misura. Infatti è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022).
Chi può usufruire della detrazione?
Come vedremo questa detrazione offre un sostegno economico considerevole per interventi che sono essenziali per migliorare la qualità della vita delle persone che hanno difficoltà di movimento.
Ma la domanda che voglio farti è: se devi ristrutturare casa tua e non sei disabile, puoi usufruire della detrazione del 75%? E le opere previste possono essere utili anche a te?
Un Punto di Vista Particolare
Lo so che è un punto di vista un po’ particolare e che, detta così, potrebbe sembrare che ci si voglia approfittare della legge anche senza avere particolari disabilità. Però è uno spunto di riflessione partito da un mio client e che ho deciso di approfondire.
Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio come funziona questa detrazione fiscale, ma non possiamo non partire dal chiarire cosa sono le barriere architettoniche.
Cosa sono le Barriere Architettoniche
Quando parliamo di barriere architettoniche probabilmente la prima cosa che ti viene in mente sono delle scale senza ascensore. Oppure un marciapiede senza le rampe di raccordo con il livello strada.Definizione Generale
In termini generali, le barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli fisici che impediscono o limitano la libertà di movimento e l’accessibilità delle persone, in particolare di coloro che hanno disabilità o difficoltà motorie. Questi ostacoli possono essere presenti sia in ambienti interni, come abitazioni, uffici o negozi, sia in spazi esterni, come strade, marciapiedi o parchi.
Barriere Architettoniche in Casa
Risulta chiaro che quello che per una persona è barriera architettonica potrebbe non esserlo per un’altra. Quindi siamo in un campo potenzialmente abbastanza aleatorio.
In una casa una barriera architettonica può essere rappresentata da una porta troppo stretta per permettere il passaggio di una sedia a rotelle, da un bagno con uno scalino che non consente alla sedia a rotelle di arrivare nella zona wc, da una finestra con una maniglia troppo alta o con un’anta che pesa troppo per essere aperta agevolmente.
Proprio per superare questa soggettività del concetto di barriera architettonica, la legge ha normato in modo abbastanza preciso la questione.
Legge 13/1989:
Legge per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La Legge in Dettaglio
Ma già al comma 2 dell’articolo 1 stabilisce che: “Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.”
In sostanza venne stabilito che il ministero dovesse pubblicare delle disposizioni attuative che affrontassero tutti gli aspetti tecnici. E questo decreto attuativo è arrivato in tempi brevi:
- Il 14 giugno del 1989 è stato emanato il Decreto Ministeriale 236, contenente le Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Questo è il testo di legge di riferimento per le barriere architettoniche e a cui fa riferimento anche la legge sulla detrazione del 75% di cui parliamo in questo articolo.
Il Decreto Ministeriale 236/1989
Il d.m. 236/1989 si compone di solo 12 articoli, ma al suo interno affronta tutti i principali aspetti tecnici delle barriere architettoniche.
Viene fatta una principale classificazione degli edifici: acecssibili, visitabili, adattabili.
- “Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”
- “Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.”
- “Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”
Dettagli sulle Normative
Si tratta di tre condizioni decrescenti: dall’optimum (accessibile) al peggiore (adattabile).
Ne parliamo semplicemente perché legato all’accessibilità vengono definiti tutti i requisiti tecnici degli edifici. In particolare la norma affronta questi argomenti (relativamente agli spazi interni):
- Porte
- Pavimenti
- Infissi Esterni
- Arredi fissi
- Terminali degli impianti
- Servizi igienici
- Cucine
- Balconi e terrazze
- Percorsi orizzontali
- Scale
- Rampe
- Ascensore
- Servoscala e piattaforma elevatrice
- Autorimesse
Come puoi leggere vengono affrontati tutti gli aspetti critici degli edifici. E per ognuno vengono indicate caratteristiche tecniche. Ad esempio per le porte viene detto che “La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.” (nb: è solo un estratto).
Oppure per gli infissi esterni (le finestre): “L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. […] Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8” (anche questo è un estratto).
In sostanza in questo decreto si trovano tutte le disposizioni che devono rispettare le opere di ristrutturazione per rientrare nella detrazione del 75%.
Adesso che abbiamo chiarito il terreno in cui ci muoviamo possiamo passare a parlare della detrazione.
Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
Abbiamo detto che questa detrazione si trova nell’articolo 119-ter del decreto rilancio n. 34 del 2020 (convertito nella legge 77 2020).
Dettagli della Detrazione
“1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.“
Comma 2: Percentuali e Massimali
“2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.”
Comma 3: Interventi Ammessi
“3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.”
Qui ci dice che sono ammessi anche gli interventi all’interno delle singole unità immobiliari. Quindi non solo negli spazi comuni condominiali o nelle case funzionalmente indipendenti: insomma un appartamento in condominio può accedervi.
Comma 4: Requisiti Tecnici
- “4. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”
Qui ci sta dicendo quello per cui abbiamo fatto tutta la premessa: questa detrazione vale per le opere che rispettano le previsioni del d.m. 236/1989.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
In fondo è una legge abbastanza semplice e, come puoi leggere, non dice che ci deve essere una persona disabile per poter usufruire della detrazione, ma semplicemente che le opere devono servire per abbattere le barriere architettoniche per come prescrive il d.m. 236.
Però genera due dubbi:
- Qual è il massimale per gli appartamenti in condominio? 50.000€? 40.000€? 30.000€? Dipende dalle unità immobiliari del condominio?
- Quali sono le opere che rientrano nella detrazione?
Per fortuna abbiamo una risposta per entrambe queste domande!
Però genera due dubbi:
- Qual è il massimale per gli appartamenti in condominio? 50.000€? 40.000€? 30.000€? Dipende dalle unità immobiliari del condominio?
- Quali sono le opere che rientrano nella detrazione?
Per fortuna abbiamo una risposta per entrambe queste domande!
Il massimale di spesa per gli appartamenti in condominio
Il massimale di spesa per gli appartamenti in condominio
Quando ho letto per la prima volta la legge qualcosa non mi è suonato bene: da come è scritta sembra che se uno abita in un condominio di 10 unità immobiliari ha un massimale più basso di uno che abita in un condominio di 4 unità immobiliari.
Com’è possibile? Ci sono figli e figliastri?
La risposta chiaramente è no: l’agenzia delle entrate ha chiarito che i massimali come indicati sono solo per le opere condominiali. Mentre per le opere private vale il massimale più alto (quello delle unità funzionalmente indipendenti): cioè 50.000€
Il riferimento è la circolare 17/E del 26 giugno 2023 che raccoglie varie questioni, tra cui quelle legate alla detrazione in oggetto. Questo è quanto viene riportato:
“Possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50.000 euro.”
Quindi spendi 50.000€ (lordi) e porti in detrazione 37.500€ suddivisi in 5 rate annuali da 7.500€.
Ricordati che è una detrazione fiscale, e si ragiona secondo il concetto di capienza di cui abbiamo parlato un sacco di volte (leggi questo articolo). In sostanza se hai 6.000€ di tasse da pagare e 7.500€ di detrazione perdi 1.500€ (che non si recupera l’anno successivo). Ma continua a leggere l’articolo per una bella (forse) notizia.
Comunque: prima questione, superata.
Quali opere rientrano in questa detrazione?
Nella stessa circolare, nel paragrafo successivo, si affronta anche l’elenco delle opere che rientrano nella detrazione:
“L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tra le opere ammesse troviamo quindi:
- Sostituzione di pavimenti
- Sostituzione di porte
- Sostituzione di infissi esterni
- Sostituzione di terminali degli impianti
- Il rifacimento (o l’adeguamento) degli impianti idrici (servizi igienici in particolare)
- Il rifacimento (o l’adeguamento) degli impianti elettrici
- Il rifacimento (o l’adeguamento) degli impianti citofonici
- Il rifacimento (o l’adeguamento) degli impianti ascensore
- Il rifacimento di scale
- Il rifacimento di ascensori
- La realizzazione di rampe
Opere di Completamento
Infine, aspetto importante, viene detto che:
“La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi”
Quindi: se per rifare l’impianto elettrico fai le tracce nella muratura, rientrano anche le spese di ripristino. O se adegui il bagno rientrano anche le opere murarie.
Questo è un aspetto importante, che è in linea anche con quanto previsto dalle altre detrazioni, perché consente di portare a completamento tutta l’opera necessaria per il superamento delle barriere architettoniche.
Un caso di (possibile) utilizzo reale: la sostituzione degli infissi
Approfondendo un po’ la norma, sia il d.m. 236/89 con tutti gli aspetti tecnici, che la norma che disciplina questo bonus, sembra che sia possibile sfruttare proficuamente questo bonus per la sostituzione degli infissi.
Requisiti Tecnici degli Infissi
Infatti abbiamo detto che la sostituzione degli infissi rientrano tra le opere che possono usufruire della detrazione per il superamento delle barriere architettoniche, e abbiamo detto che non è necessario sia presente un disabile per sfruttare questa detrazione.
Ora la domanda è: quali sono i requisiti tecnici che deve rispettare un infisso per rientrare in questa detrazione? Ecco cosa dice il d.m. 236/89, precisamente all’art. 8.1.3:
- l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm;
- nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni;
- le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
Analisi dei Requisiti
Le maniglie degli infissi solitamente stanno tra 130 e 140 cm di altezza, quindi quasi ci siamo.
La maggior parte dei profili degli infissi sono arrotondati (quindi sagomati): io li odio ma rispettano questa normativa.
Infine il peso, potrebbe essere un problema per ante grandi, ma di sicuro non per ante normali (realizzate con i giusti sistemi di movimentazione naturalmente).
Quindi il bonus del 75% è da prendere in considerazione per la sostituzione degli infissi, anche in virtù di quanto leggeremo tra poco.
Altri aspetti legati alla detrazione del 75%
Come hai visto la norma che disciplina questa detrazione è molto stringata e non fornisce chiarimenti in merito a molti dubbi che probabilmente si pone una persona che vorrebbe sfruttarla.
Procedure per la Detrazione
Come si paga? Quali documenti vanno richiesti e conservati?
Il primo consiglio che ti do è sempre quello di rivolgersi ad un tecnico che abbia un po’ di esperienza (o almeno voglia di leggersi le leggi e approfondire…cosa non scontata!).
Ad ogni modo proviamo a dare una risposta qui.
Di base bisogna muoversi come si fa per qualsiasi detrazione fiscale. Te ne parlo approfonditamente in uno dei bonus del mio manuale “Ristruttura la tua casa in 7 passi” che trovi qui.
Pagamenti: solo con bonifico parlante
Il pagamento di tutte le detrazioni fiscali va fatto con i cosiddetti “bonifici parlanti”: cioè dei bonifici in cui vengono inseriti i riferimenti della detrazione per consentire alle banche e alle poste di effettuare la ritenuta dell’8% che la legge impone dall’ormai lontano 2010.
Per il bonus ristrutturazioni (il 50%) e l’ecobonus, tutte le banche hanno da tempo predisposto dei modelli appositi. Alcune lo hanno fatto anche per il bonus barriere architettoniche, nel caso la tua non lo avesse fatto, le informazioni da inserire sono le seguenti:
- la causale del versamento col riferimento di legge (119-ter decreto-legge 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di Barriere Architettoniche);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Tutto qui. E se si sbaglia niente panico: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile non perdere la detrazione facendosi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara la corretta contabilizzazione delle spese ai fini della relativa detrazione.
Documenti da Conservare
Se hai letto qualche mio articolo lo sai già: l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di fare controlli sulle detrazioni fiscali. E ti potrebbe chiedere di esibire dei documenti a comprova.
La stessa Agenzia delle Entrate, nella già citata circolare 17, ti dice qual è questa documentazione:
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
- (Per lavori condominiali) Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta
- (Per lavori condominiali) In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
Quest’ultimo punto riguarda documentazione tecnica che dovrà fornirti il tuo progettista, o l’impresa, o il fornitore. A seconda dell’opera.
Ad esempio: in caso di installazione di ascensore, sarà il fornitore a dichiarare che il nuovo ascensore rispetta i requisiti del decreto 236/1989. Lo stesso vale per tutte le altre opere.
Cessione del credito e sconto in fattura: si può fare!
Con le modifiche di legge avvenute ad inizio 2023 per mano del governo Meloni, lo sconto in fattura e la cessione del credito hanno finito la loro epopea, almeno per i bonus “ordinari” (bonus ristrutturazioni ed ecobonus principalmente). Però sono ancora in vita per il morente superbonus e per il bonus per il superamento delle barriere architettoniche.
Ne ho già parlato ampiamente, comunque facciamo un breve riassunto. Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, l’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (Il decreto rilancio), consente di optare, invece dell’utilizzo diretto della detrazione in cinque anni dalle proprie tasse, di due opzioni alternative:
- sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, fatto da chi ha effettuato gli interventi o ha prestato servizi necessari (i progettisti per esempio). Questi soggetti recuperano tali somme non percepite sotto forma di credito d’imposta da detrarre dalle proprie tasse;
- cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, principalmente banche e intermediari finanziari, ma anche altri soggetti.
Conclusione
Quindi: puoi sfruttare la detrazione del 75% per la tua ristrutturazione?
La risposta di base è sì, puoi sfruttarla. Però le opere che vai a realizzare devono rispettare le prescrizioni del d.m. 236/1989. E, spero di non risultare inopportuno dicendo questa cosa, ma oggettivamente si tratta di soluzioni che spesso sono scomode per le persone senza disabilità.
Un bagno per disabili, ad esempio, ha tanti strumenti inutili per chi non ha problemi di mobilità e solitamente i sanitari hanno forme obbligate, non proprio belle né particolarmente comode.
Quindi sì, puoi sfruttarla per la tua ristrutturazione, ma se non hai specifiche esigenze forse è meglio lasciare perdere. È vero che si tratta di una detrazione generosa, però paragonata con le altre maggiormente diffuse ha dei contro. Vediamo questa tabella comparativa.
Bonus ristrutturazioni | Ecobonus | Bonus barriere architettoniche | |
Massimali di spesa | 96.000€ | 13 massimali diversi variabili tra 23.000€ e 153.000€ | 50.000€ |
Percentuale detrazione | 50% | Variabile tra 50% e 65% | 75% |
Durata detrazione | 10 anni | 10 anni | 5 anni |
Sconto in fattura/Cessione del credito | NO | NO | SI |
Quindi il bonus ristrutturazione ha come aspetto positivo la percentuale di detrazione, e come aspetto negativo gli anni di detrazione (meno anni = importi da detrarre più alti ogni anno = hai la capienza fiscale?) e l’importo più basso delle altre detrazioni.
Domanda Finale
Quindi cosa farai? Sfrutterai la detrazione fiscale per il superamento delle barriere architettoniche nella tua ristrutturazione?