Lo sai che puoi applicare l’iva agevolata sulla tua ristrutturazione? Immagino di si. Quello che però probabilmente non sai è che puoi applicarla con delle limitazioni. Se le conosci potresti essere in grado di sfruttare questa agevolazione al meglio, se non le conosci potresti rischiare di buttare un sacco di soldi.
Ma non preoccuparti, infatti sei in buona compagnia: spesso anche tecnici e imprese non sanno bene come funziona questa cosa dell’IVA agevolata e non conoscono nemmeno tutti gli obblighi ad essa correlati. Sembra quasi sia un segreto che i commercialisti tengono nascosto nei loro archivi polverosi…in realtà la questione è molto semplice e te lo dimostrerò nei prossimi paragrafi.
COSA DICE LA LEGGE SULL’IVA AGEVOLATA PER LA RISTRUTTURAZIONE
Devi scusarmi ma in questo articolo ti dovrò citare qualche legge…come sempre vedremo di andare al succo e lasciare i ragionamenti astrusi ad altri.
L’IVA credo tu sappia cosa sia: imposta sul valore aggiunto. Il valore aggiunto in soldoni è l’incremento di valore di un bene o servizio che avviene nel passaggio dalle risorse primarie necessarie per realizzarlo al prodotto finale. In sostanza è tutto ciò che trasforma il costo di poche decine di dollari dei materiali che compongo il tuo cellulare nelle centinaia di euro che tu lo paghi. Su questo valore aggiunto lo stato ci ha messo un’imposta che tu come consumatore finale paghi.
L’IVA è stata introdotta nel 1972 con il DPR 633, anche se da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, infatti la materia legata all’IVA è mutata notevolmente. Solo una cosa non è mutata: il fatto che tu devi pagarla su tutti i beni e servizi che acquisti (a meno che non accetti di pagare i prodotti in nero…).
Come sicuramente sai attualmente in Italia l’IVA sulla gran parte dei prodotti e servizi è al 22%, ciò significa che sul prezzo “imponibile” di qualsiasi cosa acquisti (cioè quello netto che applicherebbe il produttore o venditore) viene applicata automaticamente un’imposta pari a questa percentuale. A differenza di quello che puoi credere non siamo lo stato al mondo con l’IVA più alta…in uno stato evoluto come la Danimarca ad esempio è al 25%.
In tutto ciò ci sono però alcune categorie di prodotti e servizi che godono di un’aliquota IVA agevolata. Queste sono:
- 4% generi alimentari di prima necessità, stampa e libri, opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sementi, fertilizzanti;
- 5% prestazioni sociali, sanitarie o educative delle cooperative sociali;
- 10% prodotti turistici, alcuni prodotti alimentari e particolari opere di recupero edilizio (fonte wikipedia).
Naturalmente a noi interessa l’IVA agevolata sulle opere di recupero edilizio. Che è al 10%. Ma questa aliquota vale sempre e per tutte le ristrutturazioni?
Il DPR 633/1972: istituzione dell’IVA e contemporaneamente dell’IVA agevolata
Abbiamo detto che questa imposta è stata introdotta dal DPR 633/1972 , “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”(IVA). Allegata a tale decreto c’era la tabella A in cui erano riportati tutti i beni e servizi per cui contestualmente istituita l’IVA agevolata al 10%.
Tra questi troviamo già alcuni interventi edilizi, però sono esclusi quelli che interessano a noi, cioè quelli tra cui ricadono le opere necessarie per ristrutturare casa tua (nella sostanza la cosiddetta manutenzione straordinaria).
È stato con la legge 488/1999 (la finanziaria 2000) che l’IVA agevolata al 10% è stata per la prima volta estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’unico problema era che rimaneva un provvedimento a carattere temporaneo: un po’come le detrazioni fiscali (o almeno parte di esse) che ogni anno devono essere rinnovate sennò cessano di esistere, così anche l’IVA agevolata doveva essere rinnovata ogni anno.
È solo con la legge 191/2009 (la cosiddetta finanziaria 2010) che avviene l’ultimo determinante passaggio: l’IVA agevolata al 10% viene “messa a regime” anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Cioè, nella sostanza, Ora non c’è più bisogno di inserirla ogni anno nel decreto fiscale.
Riepiloghiamo: l’IVA al 10% si applica per i lavori di…
Tirando un po’i fili della situazione attualmente l’IVA agevolata al 10% in edilizia è applicabile per gli interventi di ristrutturazione eseguiti all’interno di edifici utilizzati ai fini abitativi se gli interventi ricadono nelle categorie di intervento definite dalla legge di:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
Non ti voglio annoiare con lunghe quanto inutili spiegazioni sulla differenza tra queste quattro categorie di intervento, sono cose che possono interessare ai tecnici e non a te. Come abbiamo già accennato i lavori necessari per ristrutturare casa tua possono rientrare sostanzialmente nelle categorie di intervento della manutenzione ordinaria (meno probabile) e della manutenzione straordinaria (molto più probabile).
Cerchiamo di chiarire a grandi linee quali opere ricadono nell’una e quali nell’altra.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori necessari per mantenere in efficienza casa tua, quindi la riparazione degli impianti, la sostituzione dei rivestimenti e pavimenti (senza toccare i massetti che ci stanno sotto però), la sotituzione degli infissi, le pitturazioni.
Per manutenzione straordinaria si intendono tutti i lavori necessari per rinnovare casa tua, quindi ad esempio:
- l’ampliamento, la nuova installazione o il rifacimento degli impianti,
- lo spostamento di muri interni,
- il rinforzo delle strutture.
Nella sostanza basta solo un intervento che rientra nella manutenzione straordinaria per trasformare tutta la tua ristrutturazione in una manutenzione straordinaria.
Sono stato abbastanza chiaro? Se hai dubbi non esitare a commentare sotto l’articolo.
Una precisazione: l’IVA agevolata sulla ristrutturazione non si applica alle prestazioni professionali. Nella sostanza la fattura che ti fa il tuo architetto per il progetto avrà l’IVA al 22%.
Il committente che decide di usufruire dell’IVA agevolata deve comunicarlo all’impresa che eseguirà i lavori tramite un’autocertificazione, di cui parleremo tra poco .
Puoi applicare l’IVA agevolata a tutti i lavori? NO! La disciplina dei beni significativi…

In Italia sembra che ci piaccia complicare le cose: la legge infatti stabilisce che l’IVA agevolata al 10% non la puoi applicare indifferentemente a tutto ciò che ti serve per ristrutturare casa tua. Così succede che, come abbiamo visto per le prestazioni professionali, anche per alcune forniture necessarie per la tua ristrutturazione non puoi usufruire dell’IVA agevolata al 10%. O almeno non per tutti i soldi che spendi…
Ma una minima conoscenza e comprensione del funzionamento della legge potrebbe permetterti di riuscire a sfruttare l’IVA agevolata per quasi tutte le spese legate alla tua ristrutturazione.
Per farlo dobiamo introdurre i beni significativi. Questo termine è stato usato per la prima volta nell’articolo 7 della legge finanziaria 2000 (legge che abbiamo già citato):
«Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.»
Ammettilo: non ci hai capito nulla!
Voglio essere sincero con te…quando anni fa l’ho letto per la prima volta anche io mi sono sentito smarrito. E in realtà anche la seconda e la terza lettura non mi hanno per nulla aiutato. Ammettiamolo: l’articolo non è scritto in un italiano fluente. Quindi mettiamoci con calma e cerchiamo di capire cosa sta affermando la legge in questo passaggio.
Nella sostanza ci viene detto che, all’interno di una ristrutturazione, vi sono dei beni significativi, per i quali è sì possibile applicare l’iva agevolata al 10% ma solo per un loro valore che può essere al massimo pari a tutti i restanti soldi che sono stati spesi per l’intervento di recupero.
Non è ancora chiaro? Approfondiamo ulteriormente suddividendo una ristrutturazione nei suoi elementi basilari.
Converrai con me che per ristrutturare una casa sono necessarie le opere edili e impiantistiche e sono necessari i materiali. Le opere edili e impiantistiche sono in sostanza il lavoro che fanno gli operai e gli artigiani che utilizzano le loro attrezzature (banalmente martelli, trapani, seghe, etc.) e i materiali sono tutto ciò che è necessario per realizzare questo lavoro: dal cemento che compone il massetto, al tubo dell’impianto idrico alla piastrella…tutto. Questi ultimi sono le forniture, che possiamo chiamare anche beni.
La legge, nel passaggio che ti ho citato poco sopra, nella sostanza dice che esistono due tipi di beni: i beni significativi e i beni non significativi.
Quindi, riassumendo, perchè la tua ristrutturazione veda materialmente la luce sono necessari (secondo la legge):
- manodopera
- beni non significativi (generalmente chiamati semilavorati e materie prime)
- beni significativi (generlmente chiamati beni finiti)
L’aliquota agevolata al 10% può essere applicata sempre alla manodopera e ai beni non significativi (quando questi sono forniti dall’impresa che esegue i lavori), invece può essere applicata ai beni significativi solo fino ad un loro importo pari alla somma del costo della manodopera necessaria per installarli e dei beni non significativi.
In sostanza per ricadere nel regime di iva agevolata al 10% i beni significativi non possono superare il valore del resto dei lavori.
Tra poco faremo un esempio per essere più chiari, prima però vediamo quali sono questi beni significativi (e per differenza tutto il resto risultano essere i beni non significativi…).
Quali sono i beni significativi?
Il decreto che ha chiarito quali sono i beni significativi è stato emesso il 29 dicembre 1999 dal Ministero delle finanze (Individuazione dei beni costituenti parte significativa del valore delle forniture effettuate nel quadro degli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999).
Questo è il testo del decreto:
«Sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento le cessioni dei seguenti beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:
- Ascensori e montacarichi;
- Infissi esterni ed interni;
- Caldaie;
- Video citofoni;
- Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- Sanitari e rubinetterie da bagno;
- Impianti di sicurezza.»
Se quelli che leggi qui sopra sono i beni significativi di conseguenza tutti quelli che non rientrano in questo elenco, come ad esempio i rivestimenti, gli intonaci, le pitture, etc., non sono considerati beni significativi. Per tutti i beni non significativi si applica sempre l’iva al 10% senza limitazioni.
Come puoi leggere dall’elenco che ti ho appena riportato i beni significativi che potrebbero essere soggetti ad un’applicazione dell’iva al 10% limitata sono importanti all’interno di una ristrutturazione: infissi, caldaie, condizionatori, sanitari…ci sono praticamente sempre in una ristrutturazione! E non sono certo economici…
Quindi attento a farti i conti per bene!
Nel riquadro qui sotto trovi un esempio pratico con cui, numeri alla mano, vediamo come potrebbe funzionare in una ristrutturazione.
Un esempio di applicazione dell’IVA agevolata
Qui sotto faremo due esempi (partendo dagli stessi importi) in cui ti mostro come, a seconda di come sono fatte le spese, la disciplina dei beni significativi può farti o meno pagare tutta l’iva al 10%.
Si tratta di esempi veramente basilari, in cui non si tiene conto di tantissimi aspetti che vanno ad influire sul reale calcolo dell’iva secondo la disciplina dei beni significativi.
Il caso
Ipotizziano la ristrutturazione di un appartamento realizzato con opere che ricadono nella manutenzione straordinaria. L’importo complessivo dei lavori comprese tutte le forniture (beni significativi e beni non significativi) è di 100.000 € al netto dell’IVA. I lavori e le forniture sono state appaltate ad una singola impresa che si è avvalsa di fornitori di sua fiducia, ma tu paghi tutti gli importi all’impresa.
Vediamo due possibili casi di suddivisione delle spese.
Ipotesi 1: iva totalmente al 10%
Gli importi sono così suddivisi:
- Manodopera e beni non significativi = 60.000€
- beni significativi = 40.000 € (per esempio infissi forniti dall’impresa che ha realizzato i lavori)
Calcoliamo il regime IVA:
sui 60.000 € di manodopera e beni non significativi applichiamo sicuramente l’IVA al 10%. Per capire se possiamo applicare la stessa aliquota anche a tutta la spesa sostenuta per i beni significativi dobbiamo fare un semplice calcolo.
Sappiamo che l’aliquota iva al 10% sui beni significativi può essere applicata fino ad un importo corrispondente all’importo complessivo dei lavori comprensivo dei beni significativi (nel nostro caso 100.000€) a cui dobbiamo sottrarre l’importo dei beni significativi (nel nostro caso 40.000€). Quindi: 100.000 € – 40.000 € = 60.000 €.
In questo specifico caso alla spesa che abbiamo sostenuto per i beni significativi (40.000€), essendo inferiore alla cifra massima per cui tali beni possono usufruire dell’iva agevolata (60.000€) può essere applicata per intero l’iva al 10%.
Quindi la spesa totale a cui andremo incontro, comprensiva di iva, è di 110.000€.
Ipotesi 2: iva in parte al 10% e in parte al 22%
Gli importi in questo secondo caso sono così suddivisi:
- Manodopera e beni non significativi = 40.000€
- beni significativi = 60.000 €
Calcoliamo il regime IVA: sui 40.000 € di manodopera e beni non significativi applichiamo l’IVA al 10%. Per capire se possiamo applicare la medesima aliquota iva a tutta la spesa sostenuta per i beni significativi dobbiamo ancora una volta prendere l’importo totale dei lavori a cui sottrarre il valore dei beni significativi: 100.000 € – 60.000 € = 40.000 €.
In questo secondo caso i beni significativi possono usufruire dell’IVA agevolata al 10% fino ad un importo massimo di 40.000 €. Noi abbiamo acquistato beni significativi per un importo di 60.000 €, quindi può essere applicata l’IVA agevolata solo su una parte della spesa sostenuta per i beni significativi. Sui restanti 20.000 € deve essere applicata l’IVA al 22%.
La spesa totale in questo caso è 112.400€
Considerazioni
Facciamo alcune considerazioni su quanto hai appena letto. La prima è che la disciplina dei beni significativi si applica a seconda di chi fornisce il bene significativo.
Ad esempio se gli infissi (che sono bene significativo) te li fornisce l’impresa a cui hai appaltato tutti i lavori, probabilmente potrai pagare tutta l’iva al 10%, in quanto per calcolare l’iva devi considerare non solo la manodopera necessaria a installare gli infissi ma la manodopera complessiva per eseguire i lavori: il tuo fornitore è unico e come tale va considerato.
Se invece gli infissi te li fornisce e li installa un serramentista a parte la situazione cambia: devi considerare solo il valore della sua manodopera, che è quella dell’installazione. Solitamente sono poche migliaia di euro rispetto ad una fornitura di molte migliaia di euro. In questo caso pagherai parte della fornitura di infissi al 10% e parte al 22% (la maggior parte).
Questo non significa che conviene appaltare tutto ad un’impresa per sfruttare l’iva al 10%: l’impresa probabilmente applicherà dei ricarichi sulla fornitura (perché dovrebbe darti qualcosa senza guadagnarci?), quindi il tuo risparmio di iva andrebbe mangiato da questo ricarico e magari potresti trovarti con infissi di bassa qualità.
Quindi attenzione a farti i conti!
Spero, con questo ultimo esempio, di averti chiarito un po’la situazione.
Purtroppo non è finita qui. Infatti per usufruire di questa iva al 10% devi anche fare attenzione a come vengono pagati le forniture di beni significativi e non significativi.
Come pagare e gli adempimenti burocratici necessari
La situazione può già sembrare complicata con la distinzione tra beni significativi e beni non significativi…poi la legge ci pone di fronte ad un’ulteriore sfida! (Chiamiamola così và…). Infatti l’IVA agevolata al 10% si applica a tutto quello che abbiamo scritto sopra però bisogna stare attenti a chi sostiene le spese.
Per quanto riguarda i beni non significativi, a seconda di chi li compra, l’aliquota IVA da applicare è differente: se li compra l’impresa che esegue i lavori all’interno di un contratto di appalto allora l’IVA può essere al 10%, se li acquisti direttamente tu invece l’IVA è al 22%.
I l’IVA al 10% sui beni significativi potrà essere applicata fino ad un loro valore pari al 50% di manodopera+beni non significativi se li acquista l’impresa e glieli paghi all’interno di un contratto di appalto complessivo (c’è la circolare 98/2000 del ministero delle finanze che chiarisce questo punto); invece se li acquisti direttamente tu paghi l’IVA al 22% se acquisti solo la fornitura, mentre se acquisti fornitura e posa in opera paghi l’IVA al 10% sul valore dei beni fino al concorrimento del valore della posa in opera (cioè coi criteri che abbiamo già visto). In sostanza ogni contratto che fai fa storia a sè…(quindi conviene fare un unico contratto con l’impresa comprensivo anche di tutte le forniture…)
Sui restanti lavori (che come abbiamo capito nella sostanza è la manodopera) viene applicata sempre l’IVA al 10%.
Che mal di testa vero? Una tabella ripilogativa ti sarà utile:
Acquisto/Pagamento effettuato dal committente (tu) verso il fornitore | Acquisto/Pagamento effettuato dal committente (tu) verso l’impresa che acquista dal fornitore | |
Manodopera | Iva al 10% | Iva al 10% (nei confronti dei subappaltatori) |
Beni non significativi | Iva al 22% | Iva al 10% |
Beni significativi | Iva al 22%(se solo acquisto materiali) Iva al 10% | Iva al 10% (fino a spesa complessiva pari al valore della posa in opera, restante 22%) |
Tra i beni non significativi, come hai sicuramente già notato, ce ne sono anche alcuni che sicuramente vuoi scegliere tu: stiamo parlando, ad esempio, di pavimenti e rivestimenti delle pareti. E potresti non accontentarti di quelli (di soltito di bassa qualità) che ti propone l’impresa. Come fare quindi? Devi per forza rassegnarti all’IVA al 22%?
In realtà una soluzione ci sarebbe: siccome come vedi qui sopra l’impresa paga questi materiali al 10%, puoi scegliere quelli che più ti aggradano, farli acquistare all’impresa e pagare il tutto all’impresa con l’IVA al 10%.
Ultimo punto che sarebbe meglio rispettare per poter sfruttare questa benedetta iva agevolata al 10% è la compilazione di un’autocertificazione che devi fornire alla ditta o al rivenditore (dei beni significativi…).
In questa autodichiarazione tu affermi che i lavori che l’impresa dovrà eseguire o i beni significativi che stai per acquistare, rientrano in uno dei casi previsti dalla legge per cui è possibile usufruire dell’iva ridotta al 10%.
In realtà non si tratta di un modello obbligatorio (sebbene in molti dicano di sì), però spesso sono le imprese stesse a chiedertelo per stare tranquille in caso di controllo. Infatti se tu paghi un bene che avrebbe dovutao avere l’iva al 22%, con l’iva al 10%, non rischi nulla, però le imprese, siccome l’iva la restituiscono allo stato, se la riscuotono nel modo errato devono rifonderla in prima persona.
In rete trovi modelli a bizzeffe per questa autocertificazione…te ne metto uno anche io così non devi scocciarti a cercare in giro.
PS: visto che questo modello te l’ho regalato perchè non mi lasci un mi piace alla pagina facebook di ristrutturazionepratica?
Focus: i 3 aspetti da ricordare per applicare correttamente l’Iva agevolata alla tua ristrutturazione
Ti ho detto tutto quello che ti serve per poter sfruttare al meglio questa detrazione nella tua ristrutturazione. In fondo, come hai letto, non è poi così difficile. Però ritengo che sia utile riassumere quello che abbiamo visto in tre semplici punti che devi ricordarti di fare o verificare nel momento in cui è il momento di pagare l’iva su un lavoro o una fornitura:
Attenzione alla contabilizzazione
Per sfruttare al massimo l’iva agevolata ricordati di contabilizzare correttamente la manodopera, i beni non significativi e i beni significativi facendo attenzione che questi ultimi non superino la somma dei primi due.
Fai acquistare i beni non significativi all’impresa
I beni non significativi hanno l’iva al 22% se li acquisti tu mentre usufruiscono dell’iva al 10% se li acquista l’impresa che ti fa i lavori. Sceglili tu ma falli acquistare all’impresa per risparmiarti l’iva in eccesso.
Non scordarti l’autodichiarazione
Devi obbligatoriamente fare un’autodichiarazione in cui affermi di voler utilizzare l’iva agevolata e la devi consegnare all’impresa e al fornitore.
L’iva agevolata nella tua ristrutturazione è una grande risorsa di cui devi tenere conto nel momento in cui ti crei il budget per i lavori: applicandola correttamente puoi risparmiare un sacco di soldi che puoi decidere di tenerti in tasca o investire per fare lavori in più o scegliere finiture di maggiore qualità.