Se devi ristrutturare casa, conosci sicuramente l’esistenza delle detrazioni fiscali. Abbiamo già parlato delle detrazioni fiscali per ristrutturare casa in un altro articolo: lì abbiamo approfondito i vari “Bonus Casa”, gli incentivi per l’efficientamento energetico e quelli dedicati all’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Ora, invece, ci concentreremo su due misure specifiche:
- Il Sismabonus, pensato per ridurre il rischio sismico attraverso interventi strutturali mirati;
- Il Bonus Barriere Architettoniche, finalizzato a migliorare l’accessibilità degli ambienti domestici, soprattutto per chi ha disabilità o difficoltà di movimento.
Vedremo i requisiti necessari, le aliquote di detrazione, la documentazione, le scadenze. Alla fine della lettura avrai una panoramica dettagliata di queste due detrazioni così da poter valutare al meglio se puoi sfruttarli per la tua ristrutturazione.
Sismabonus
Il sismabonus in realtà potrebbe non essere una detrazione fiscale che ti interessa direttamente, soprattutto nel caso in cui casa tua si trova in un condominio o comunque in un edificio plurifamiliare. Il motivo in questi casi è che le strutture che sono investite da tali interventi sono comuni a tutte le unità immobiliari (l’edificio si comporta come un unicum) e quindi gli interventi di riduzione del rischio sismico vanno affrontati insieme su tutto l’edificio. Quindi gli interventi che possono usufruire del sisma-bonus saranno deliberati in assemblea condominiale e saranno indipendenti dalla tua ristrutturazione.
Detto ciò nel caso in cui tu debba ristrutturare una casa singola potresti valutare l’opportunità di effettuare interventi di miglioramento sismico.
Gli interventi che rientrano in questa particolare tipologia di agevolazione sono in realtà già disciplinati nell’articolo 16-bis del TUIR, al comma 1, lettera i). Quindi rientrano nel bonus ristrutturazioni.
Però con il d.l.63 del 2013, per questa particolare tipologia di opere strutturali, è stata istituita una disciplina speciale e temporanea, che viene prorogata di anno in anno
Questi sono i punti salienti del sisma-bonus, aggiornati alla legge di bilancio 2025:
- Periodo di validità: fino al 31 dicembre 2024;
- Applicabile per interventi di cui al comma 1, lettera i) dell’articolo 16-bis del tuir, per il miglioramento sismico degli edifici; Sintetizzando si tratta delle opere necessarie per la messa in sicurezza statica dell’edificio, quindi sono opere strutturali per cui è richiesta almeno una SCIA.
- Si può applicare agli immobili situati in zone sismiche 1, 2 e 3;
- Sono detraibili anche le spese per la classificazione e verifica degli immobili;
Fino al 2024 la percentuale di detrazione era diversa a seconda di vari fattori (riduzione della classe di rischio e interventi su condomini). Dal 2025 si applica una sola percentuale di detrazione, che funziona esattamente come quella che abbiamo visto per il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus:
- Anno 2025, prima casa: 50%.
- Anno 2025, seconde case e non residenziali: 36%
- Anni 2026, 2027, prima casa: 36%
- Anni 2026, 2027, seconde case e non residenziali: 30%
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 € per unità immobiliare.
Immobili e soggetti destinatari
Le unità immobiliari su cui vengono eseguiti interventi volti a migliorare l’edificio dal punto di vista sismico hanno diritto ad accedere al sisma-bonus se si verificano contemporaneamente queste due condizioni:
- Sono adibite ad abitazione (non solo principale, ma qualsiasi) o ad attività produttive.;
- Sono ubicate nelle zone ad alto rischio sismico, cioè quelle individuate con i codici 1, 2, 3 nell’allegato A dell’O.P.C.M. (ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) 3274/2003.
Poiché si tratta di una detrazione estesa a tutte le tipologie di immobili, possono usufruire di tale agevolazione tutti i soggetti passivi IRPEF e tutti i soggetti IRES, quindi anche le società di capitali.
Spese detraibili, massimali e modalità
Oltre a tutti i costi per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza statica dell’edificio, possono essere portate a detrazione anche la redazione della documentazione necessaria per la valutazione statica di sicurezza degli edifici e le conseguenti opere necessarie per ottenere tale documentazione. Tra queste rientrano la classificazione e verifica sismica.
Per quanto riguarda le modalità di detrazione, la disciplina generale del sisma bonus è molto simile a quella della detrazione per le ristrutturazioni edilizie. Però l’ importo deve essere portato in detrazione in soli 5 anni e non in 10.
Sebbene ti possa sembrare una buona notizia non sempre lo è: dipende dal tuo reddito. Infatti questa disposizione significa, a parità di importo speso, una detrazione annuale maggiore e che quindi devi valutare attentamente in relazione alla tua capienza fiscale (cioè quante tasse paghi).
Adempimenti
Anche in questo caso ci sono adempimenti tecnico-documentali e adempimenti procedurali per poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dal sisma-bonus. Come indicazione generale vanno rispettati tutti gli adempimenti obbligatori che abbiamo già analizzato in relazione alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Inoltre nel 2017 è stato rilasciato, da parte del Ministero dei trasporti, il decreto n. 58 che ha fornito le linee guida per accedere correttamente alle detrazioni fiscali del sisma-bonus delineando un procedimento-tipo.
- Il proprietario incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento;
- Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di Rischio della costruzione nello stato di fatto prima dell’intervento;
- Il professionista progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e determina la classe di Rischio della costruzione a seguito del completamento dell’intervento;
- Il professionista assevera i valori delle classi di rischio e l’efficacia dell’intervento;
- Il proprietario può procedere ai primi pagamenti delle fatture ricevute;
- Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano al termine dell’intervento la conformità come da progetto.
Bonus barriere architettoniche

Il bonus per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche è una misura che ha l’obiettivo di rendere gli edifici più accessibili a tutti, in particolare a persone con disabilità o ridotta mobilità.
Questa detrazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, e attualmente ha scadenza al 31 dicembre 2025 (salvo ulteriori proroghe).
Il riferimento di legge è l’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”, quello che istituiva il superbonus per intenderci) modificato e integrato da successive leggi di bilancio.
Cosa sono le Barriere Architettoniche
Quando parliamo di barriere architettoniche probabilmente la prima cosa che viene in mente è un condominio senza ascensore. Le barriere architettoniche sono tutti quegli ostacoli fisici che impediscono o limitano la libertà di movimento e l’accessibilità delle persone, in particolare di coloro che hanno disabilità o difficoltà motorie.
In Italia la legge di riferimento in materia è la n. 13 del 9 gennaio 1989: Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
A questa bisogna aggiungere il Decreto Ministeriale 236 del 14 giugno del 1989, al cui interno vengono riportati tutti i requisiti tecnici legati al superamento delle barriere architettoniche: dall’individuazione dei livelli di “accessibilità” di un immobile, agli elementi che determinano tale requisito, alle prescrizioni tecniche per considerare un immobile senza barriere architettoniche.
Pertanto questo è il testo di legge di riferimento per le barriere architettoniche e a cui fa riferimento anche la legge sulla detrazione del 75% di cui parliamo in questo articolo.
Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
Non approfondiamo oltre gli aspetti tecnici, che non ci competono (almeno in questa sede), e vediamo i contenuti della detrazione per il superamento delle barriere architettoniche.
Questa detrazione si trova nell’articolo 119-ter del decreto rilancio n. 34 del 2020 (convertito nella legge 77 2020). Vediamo di seguito gli aspetti principali.
Il massimale di spesa per gli appartamenti in condominio
La percentuale di detrazione è pari al 75%. Invece in merito al massimale su cui calcolare tale detrazione la norma ne pone più di uno:
La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.”
Questo testo generava alcuni dubbi su quale fosse il massimale per appartamenti in condominio. L’agenzia delle entrate ha chiarito che i massimali come indicati sono solo per le opere condominiali. Mentre per le opere private (quindi anche per gli appartamenti in condominio) vale il massimale più alto: cioè 50.000€
Quali opere rientrano in questa detrazione?
Le opere che possono rientrare in questa detrazione non sono tutte quelle descritte nel Decreto Ministeriale 236/1989. Attualmente possono essere portate in detrazione opere che riguardano l’adeguamento di:
- scale
- rampe
- ascensori
- servoscala
- piattaforme elevatrici.
Il Decreto-Legge 212/2023 ha stabilito che non rientrano più nell’ambito di applicazione del Bonus Barriere Architettoniche tutte quelle spese per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere che riguardano infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti.
Lo scopo di tale decreto in sostanza è stato restringere il perimetro del Bonus Barriere Architettoniche, focalizzandolo su quei lavori che abbiano un impatto diretto e significativo sull’accessibilità dell’edificio, mentre ha escluso dal beneficio fiscale alcuni interventi più generici, in quanto ha ravvisato un utilizzo non congruo di tale detrazione da parte di molti contribuenti.
Pagamenti: solo con bonifico parlante
Come per tutte le altre detrazioni, il pagamento di tutte le detrazioni fiscali va fatto con i “bonifici parlanti”.
Per il bonus ristrutturazioni (il 50%) e l’ecobonus, tutte le banche hanno da tempo predisposto dei modelli appositi. Alcune lo hanno fatto anche per il bonus barriere architettoniche, nel caso la tua non lo avesse fatto, le informazioni da inserire sono le seguenti:
- la causale del versamento col riferimento di legge ( 119-ter decreto-legge 34/2020 – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di Barriere Architettoniche);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Quali documenti conservare?
L’Agenzia delle Entrate ci dice qual è la documentazione da conservare:
- Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;
- Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
- (Per lavori condominiali) Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione inerente la spesa sostenuta
- (Per lavori condominiali) In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236
Quest’ultimo punto riguarda documentazione tecnica che dovrà fornirti il tuo progettista, o l’impresa, o il fornitore. A seconda dell’opera.
Conclusione
Come hai visto, sia il Sismabonus sia il Bonus Barriere Architettoniche sono agevolazioni che possono sembrare “minori” rispetto ai più noti Bonus Ristrutturazioni o Ecobonus, ma in realtà potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel rendere la tua casa più sicura e accessibile.
Da un lato, migliorare la struttura dell’edificio è fondamentale per la tua sicurezza e riduce significativamente i danni causati da un evento sismico; dall’altro, rendere accessibili scale, rampe e sistemi di elevazione garantisce a tutti la libertà di muoversi senza ostacoli.
Come sempre ciascuno di questi bonus richiede iter, documentazione e adempimenti specifici, motivo per cui è sempre consigliabile affidarsi a un tecnico abilitato che possa guidarti nella fase progettuale e in quella burocratica.
Ti ricordo che se desideri approfondire le altre detrazioni fiscali per la ristrutturazione – come il Bonus Casa, l’Ecobonus o il Bonus Mobili – ho scritto un articolo dettagliato pensato per proprietari di casa, che trovi qui (INSERIRE LINK!).