{"id":1000,"date":"2016-11-15T09:54:28","date_gmt":"2016-11-15T08:54:28","guid":{"rendered":"http:\/\/ristrutturazionepratica.it\/?p=1000"},"modified":"2024-07-29T07:19:49","modified_gmt":"2024-07-29T07:19:49","slug":"garanzia-lavori-ristrutturazione-di-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hausme.it\/blog\/garanzia-lavori-ristrutturazione-di-legge\/","title":{"rendered":"Lo sai che la tua ristrutturazione ha una garanzia di legge? Scopri quanto dura e cosa copre!"},"content":{"rendered":"\n<p>Quello di cui ci occuperemo riguarda ci\u00f2 che succede <strong>dopo<\/strong> la fine della tua ristrutturazione: parliamo della <strong>garanzia dei lavori di ristrutturazione<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>E&#8217; importante che tu sappia esattamente come funziona la questione perch\u00e8 potresti ritrovarti a <em>spendere dei soldi per effettuare riparazioni che in realt\u00e0 non dovevi accollarti tu<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 raro che le persone non abbiano la minima idea dell&#8217;esistenza di questa ancora di salvezza e si facciano raggirare dalle imprese che cercano di trarre il massimo profitto in ogni situazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mi rendo conto che nel blog sono sempre molto duro con le imprese, quindi \u00e8 sempre meglio essere chiari:<\/strong> non tutte le imprese si comportano in modo disonesto, molte appena hai un problema corrono a risolvertelo senza chiederti un solo euro in cambio, e lo fanno anche per molto tempo oltre i tempi della garanzia dei lavori di ristrutturazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 il furbo lo trovi sempre, soprattutto se il tuo obiettivo in fase di selezione dell&#8217;impresa \u00e8 stato quello di spendere il meno possibile. Abbiamo gi\u00e0 affrontato il tema delle <a href=\"https:\/\/ristrutturazionepratica.it\/ristrutturazioni-low-cost-ahi-ahi-ahi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">&#8220;ristrutturazioni low-cost&#8221;<\/a> e ho gi\u00e0 avuto modo di dirti che sono un errore grandissimo. Una delle conseguenze pi\u00f9 frequenti di fare questo tipo di scelta \u00e8 proprio questo: puoi scordarti la garanzia sui lavori di ristrutturazione!<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi quindi voglio svelarti tutti i segreti della<em> &#8220;garanzia lavori ristrutturazione&#8221;<\/em> in modo che saprai come comportarti nel caso ne avessi bisogno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nell&#8217;articolo parleremo di:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Quali sono i riferimenti di legge<\/li>\n\n\n\n<li>Cosa viene garantito<\/li>\n\n\n\n<li>Quanto dura la garanzia<\/li>\n\n\n\n<li>Quando e come puoi richiedere l&#8217;intervento della garanzia<\/li>\n\n\n\n<li>Come puoi fare per tutelarti e non rimanere fregato<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Alla fine della lettura avrai tutti i mezzi per sapere come muoverti in caso di una ristrutturazione non proprio <em>&#8220;a regola d&#8217;arte&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Prima di iniziare per\u00f2 credo sia importante mettere in chiaro una necessaria distinzione: quando si parla di <strong>&#8220;garanzia&#8221;<\/strong> viene subito in mente la garanzia che hanno i prodotti che acquisti normalmente. La comunit\u00e0 europea sancisce una garanzia di due anni su tutto quello che acquisti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma nel caso di una ristrutturazione ricordati che <em>non stai acquistando semplicemente dei prodotti ma anche una lavorazione<\/em>, quindi la garanzia non \u00e8 semplicemente sul prodotto usato per farla (ad esempio un lavandino o una piastrella) ma anche su tutta la lavorazione: se la piastrella \u00e8 buona ma viene montata male la garanzia ti copre da questo danno.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente ti ho fatto un esempio banale ma ricordati che le ristrutturazioni sono sempre composte una serie di <strong>operazioni complesse<\/strong> che devono funzionare su pi\u00f9 livelli per poterti dare un&#8217;opera eseguita bene.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio se hai messo il <a href=\"https:\/\/ristrutturazionepratica.it\/pavimento-in-legno-la-grande-guida\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">pavimento in legno<\/a> e dopo poco comincia a sollevarsi il problema potrebbe non essere dovuto n\u00e8 al legno in s\u00e8 che non rispetta le caratteristiche di qualit\u00e0 di legge e nemmeno al posatore che non ha fatto bene il suo lavoro; il problema potrebbe trovarsi nel massetto che non \u00e8 stato eseguito nel modo corretto o non \u00e8 stato lasciato asciugare a sufficienza.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi la garanzia sui lavori di ristrutturazione \u00e8 pi\u00f9 articolata e ricomprende tutti gli operatori che sono intervenuti nei lavori di casa tua.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">IL CODICE CIVILE SANCISCE LA GARANZIA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE<\/h2>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordinamento italiano raccoglie tutto quello che riguarda la <strong><em>&#8220;garanzia lavori ristrutturazione&#8221;<\/em><\/strong> nel codice civile. In particolare gli articoli che interessano a noi rientrano nel <em>Libro Quarto<\/em> (delle obbligazioni), <em>Titolo Terzo<\/em> (dei singoli contratti), <em>Capo Settimo<\/em> (dell&#8217;appalto).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli del codice sono generici e non riferiti esplicitamente alle ristrutturazioni e naturalmente non ci interessano tutti gli articoli ma solo alcuni specifici proprio relativi alle garanzie negli appalti.<\/p>\n\n\n\n<p>Dobbiamo quindi chiarire un primo aspetto: <strong>i lavori devono essere stati regolarmente appaltati<\/strong>. In soldoni devi aver firmato un contratto con l&#8217;impresa che ha eseguito i lavori. In questo modo ti tuteli con le pi\u00f9 ampie garanzie nei confronti di chi realizzer\u00e0 i lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra l&#8217;altro, scusami se facciamo una divagazione, alcune recenti sentenze dicono chiaramente che senza contratto di appalto <a href=\"http:\/\/www.fiscoetributi.com\/senza-contratto-appalto-non-dedurre-lavori-edili\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">non si possono dedurre i lavori edili<\/a>. Quindi rischi anche di perderti le detrazioni fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>Faccio questa precisazione perch\u00e8 spesso ho visto lavori di ristrutturazione appaltati con un semplice preventivo scritto dall&#8217;impresa e una stretta di mano. Questa cosa potrebbe non avere nessun valore agli occhi di un giudice da cui sei andato per far valere i tuoi diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>Tornando a noi gli articoli del codice civile che ci interessano sostanzialmente sono tre: <strong>1667, 1668, 1669<\/strong> (in realt\u00e0 gli articoli che trattano di questo argomento sono sno al 1677, ma sono secondari e subalterni ai tre appena riportati).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Articolo 1667<\/h3>\n\n\n\n<p>Questo articolo sancisce che l&#8217;<strong>appaltatore deve garantire l&#8217;opera eseguita<\/strong>. In particolare la deve garantire dalle <strong>difformit\u00e0<\/strong> (rispetto al progetto di appalto) e dai <strong>vizi<\/strong> (di esecuzione dei lavori).<\/p>\n\n\n\n<p>La garanzia per\u00f2 <strong>non ha valore se<\/strong> tu, committente, nel momento in cui ti viene consegnata la casa ristrutturata, eri a conoscenza sia delle eventuali difformit\u00e0 che dei vizi oppure erano facilmente riconoscibili (con la &#8220;diligenza dell&#8217;uomo comune&#8221;, come sancito dall&#8217;<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-i\/capo-ii\/sezione-i\/art1176.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 1176<\/a> del codice civile ) e le hai accettate senza chiederne la sistemazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo ha anche altri due elementi importanti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tempi e Modi per la denuncia:<\/strong> devi comunicare all&#8217;impresa l&#8217;esistenza di questi vizi entro 60 giorni dalla loro scoperta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Durata della garanzia:<\/strong> due anni a partire dalla consegna dell&#8217;opera.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Altro punto che occorre sottolineare \u00e8 che l&#8217;articolo chiarisce come, se tu hai notificato la difformit\u00e0 o il vizio nei termini stabiliti, l&#8217;appaltatore \u00e8 tenuto a intervenire anche oltre il termine dei due anni, fino a quando non ha totalmente eliminato il difetto riscontrato. Se non fosse specificata questa cosa l&#8217;impresa potrebbe aspettare lo scadere dei due anni di garanzia per intervenire e chiederti il pagamento dei lavori eseguiti per eliminare il vizio in quanto la garanzia sarebbe ormai scaduta.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Articolo 1668<\/h3>\n\n\n\n<p>Questo articolo da in sostanza due possibilit\u00e0 al committente in caso di verifica dell&#8217;esistenza di una difformit\u00e0 o di un vizio:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chiedere all&#8217;impresa che li elimini a sue spese<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Chiedere all&#8217;impresa una diminuzione del prezzo di appalto pari al costo dell&#8217;eliminazione del vizio\/difformit\u00e0 e\/o l&#8217;eventuale risarcimento del danno che il vizio\/difformit\u00e0 comportanto<\/strong> (e consequentemente rivolgersi ad altra impresa per risolvere il problema)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Se per\u00f2 le difformit\u00e0 e i vizi sono tali da rendere l&#8217;opera inutilizzabile il committente pu\u00f2 chiedere la <em>risoluzione del contratto<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente la materia \u00e8 delicata e spesso soggetta ad interpretazioni da parte dei giudici quando si arriva a giudizio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Articolo 1669<\/h3>\n\n\n\n<p>Questo articolo inserisce un nuovo elemento che viene dibattuto (pi\u00f9 che altro tra avvocati) da lungo: infatti qui si sancisce che, nel caso di edifici o cose immobili destinate per loro natura a <strong>lunga durata<\/strong>, la garanzia per<em> &#8220;difetto della costruzione&#8221;<\/em> (quindi non diffomit\u00e0 ma vizi) <strong>dura 10 anni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ti voglio annoiare con tecnicismi e disquisizioni in <em>&#8220;legalese&#8221;<\/em>, per\u00f2 voglio che tu ponga la tua attenzione su un elemento: la <strong>lunga durata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti l&#8217;applicabilit\u00e0 o meno di questo articolo per le ristrutturazioni si gioca proprio intorno a questa frase. Cosa intendi tu per lunga durata? E il legislatore?<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso di costruzioni la &#8220;lunga durata&#8221; per il legislatore non pu\u00f2 essere espressa in un numero di anni precisi, ma generalmente si ritiene almeno alcune decine di anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Infatti questo concetto \u00e8 applicato in relazione all&#8217;intero <strong>ciclo di vita dell&#8217;edificio<\/strong> e non a quello delle modifiche interne allo stesso <em>(la tua ristrutturazione)<\/em> la cui durata pu\u00f2 essere lunga per te ma non lo \u00e8 quasi mai in relazione a quella del fabbricato.<\/p>\n\n\n\n<p>Facciamola breve: <strong>per la tua ristrutturazione la garanzia di 10 anni non vale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 l&#8217;interpretazione pi\u00f9 diffusa (naturalmente soprattutto dalle imprese), <strong>ma<\/strong> la giurisprudenza negli ultimi anni sta <strong>modificando<\/strong> le posizioni del legislatore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sulla garanzia decennale per le ristrutturazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Ti voglio riportare il link ad un articolo apparso sul Sole24Ore: <a href=\"http:\/\/www.ilsole24ore.com\/art\/norme-e-tributi\/2015-11-26\/garanzia-decennale-anche-modifiche-e-ristrutturazioni-111818.shtml?uuid=AClqokhB\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Garanzia decennale anche per modifiche e ristrutturazioni<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>La vicenda \u00e8 semplice:<\/strong> un condominio ha chiesto i danni ad un&#8217;impresa quando ha visto emergere dei difetti, cio\u00e8 dopo 5 anni dall&#8217;esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria (banalmente il rifacimento delle facciate). L&#8217;impresa naturalmente ha detto che erano passati pi\u00f9 di 2 anni e non era colpa sua. Dopo un lungo iter (primo grado, secondo grado e cassazione) il giudice ha dato ragione al Condominio e torto all&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Dopo alcune sentenze che hanno cominciato ad andare in questa direzione la corte di cassazione ha dato un suo definitivo chiarimento nella sentenza <b>Cass. civ. Sez. II, 04\/11\/2015, n. 22553<\/b>, in cui sancisce:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c[\u2026]La responsabilit\u00e0 ex articolo 1669 c.c., pertanto, ben pu\u00f2 essere invocata con riguardo al compimento di opere (rectius di interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un <strong>preesistente edificio<\/strong> o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata [&#8230;] anche gli <strong>autori di tali interventi di modificazione o riparazione<\/strong> (rectius gli esecutori delle opere integrative) possono rispondere ai sensi dell\u2019articolo 1669 c.c. allorch\u00e9 le opere realizzate abbiano una <strong>incidenza sensibile<\/strong> o sugli elementi essenziali delle strutture dell\u2019edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalit\u00e0 globale dell\u2019immobile stesso [&#8230;]&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, per riassumere:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se realizzi una ristrutturazione sostanziale di casa tua ed entro 10 anni dall&#8217;esecuzione compare un difetto causato da cattiva esecuzione che ne pregiudica la funzionalit\u00e0, interviene la garanzia e hai diritto alla sua sistemazione gratuita.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Naturalmente se si rompe un tubo non rientri in questo caso. Per\u00f2 se dopo tre anni comincia a sollevarsi tutto il pavimento in legno che hai pagato un occhio della testa a causa di errori nella posa, allora l&#8217;impresa deve riparare il danno gratis.<\/p>\n\n\n\n<p>Per una lettura completa degli articoli del codice civile a cui abbiamo fatto riferimento (e anche dei successivi) puoi trovarli commentati a questo link: <a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-iii\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Libro Quarto<\/em>, <em>Titolo Terzo<\/em><\/a> <em>(fai riferimento al capo settimo).<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">RIASSUMIAMO: TUTTE LE GARANZIE PER LA TUA RISTRUTTURAZIONE<\/h2>\n\n\n\n<p>Finora abbiamo fatto una indispensabile panoramica sulle leggi che governano la <strong>garanzia della tua ristrutturazione<\/strong>. Ora per\u00f2 tiriamo le fila e mettiamo nero su bianco gli elementi pi\u00f9 importanti:<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1. La garanzia e valida a tutti gli effetti in presenza di un regolare contratto di appalto<\/h4>\n\n\n\n<p>I tribunali italiani sono luoghi strani dove alle volte vengono fatti valere diritti inesistenti e ne vengono negati di reali. La legge \u00e8 chiara nel dire che serve un contratto di appalto dei lavori di ristrututrazione per poter far valere tutte le disposizioni del codice civile, per\u00f2 le interpretazioni dei giudici possono essere varie, quindi non \u00e8 impossibile che anche in caso di mancanza di tale contratto tu possa avere ragione.<\/p>\n\n\n\n<p>Una cosa \u00e8 sicura: avere un regolare contratto firmato ti mette dalla parte della ragione e ti tutela mettendo l&#8217;impresa di fronte ai suoi obblighi e spesso ti aiuta a risolvere le questioni in maniera bonaria, senza dover ricorrere ad un giudice.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. La garanzia \u00e8 valida su tutte le opere eseguite dall&#8217;impresa e rientranti nell&#8217;appalto<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Credo sia superfluo sottolineare che la garanzia vale solo ed esclusivamente per le opere comprese nel contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Un esempio banale per essere pi\u00f9 chiari: se tu prevedi di ristrutturare casa tua ma di non cambiare gli infissi, nel momento in cui un infisso si rompe non rientra nella garanzia.<\/p>\n\n\n\n<p>Mi rendo conto che questa precisazione ti suoner\u00e0 inutile ma l&#8217;esperienza mi ha portato a vedere richieste assurde&#8230;<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3. La garanzia vale 2 anni dalla consegna delle opere per vizi e difformit\u00e0, mentre vale 10 anni per i vizi che pregiudichino la funzionalit\u00e0 globale dell&#8217;immobile<\/h4>\n\n\n\n<p>Quindi hai una doppia garanzia: una globale e universalmente accettata anche dalle imprese per i primi due anni. Qualsiasi cosa si rompa entro due anni dalla tua ristrutturazione con il normale utilizzo deve essere riparato gratuitamente dall&#8217;impresa; oppure puoi chiederne il risarcimento e affidarti ad altra impresa per eseguire le riparazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>La seconda garanzia, quella decennale, non viene quasi mai accettata e compresa dalle imprese di ristrutturazione. Prova a contattarne una qualsiasi e interrogala in materia. Questa garanzia vale per danni causati dalla costruzione che &#8220;pregiudichino la funzionalit\u00e0 dell&#8217;immobile&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che non saranno mai danni di lieve entit\u00e0: un rubinetto rotto non pregiudica la funzionalit\u00e0 dell&#8217;immobile, un impianto elettrico che salta in continuazione s\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p>La conseguenza (purtroppo) per te sar\u00e0 che dovrai probabilmente andare da un giudice per vedere le tue ragioni prevalere.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">4. La garanzia decade se tu hai accettato l&#8217;opera consapevole dell&#8217;esistenza di una difformit\u00e0 o vizio e non ne hai richiesto subito l&#8217;eliminazione<\/h4>\n\n\n\n<p>Naturalmente stiamo parlando solo della garanzia sulla singola difformit\u00e0\/vizio. La garanzia generale sulle opere continua ad essere valida.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio se l&#8217;impresa ti consegna il tuo appartamento ristrutturato con una parete che riporta grosse macchie di umido e tu accetti l&#8217;opera senza obiettare consapevole della loro presenza, in questo caso la garanzia su quel singolo difetto decade. Invece per tutti gli altri vizi e difformit\u00e0 che dovessero esserci nei successivi 2 anni&nbsp; (o 10 a seconda dell&#8217;interpretazione) rimane assolutamente valida.<\/p>\n\n\n\n<p>Qui la legge ti tutela perch\u00e8 il vizio potrebbe essere evidente ad un tecnico ma non per te che non sei esperto. Infatti viene precisato che il vizio deve essere riconoscibile all&#8217;uomo comune, cio\u00e8 a colui che non \u00e8 esperto della materia.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi l&#8217;impresa non potr\u00e0 dire &#8220;ma quel vizio era presente quando ti ho dato la casa ristrutturata e tu l&#8217;hai accettata lo stesso&#8221;. Deve come minimo dimostrare che era realmente un vizio palesemente riscontrabile da tutti (come ad esempio proprio una macchia di umidit\u00e0 su una parete).<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">5. Puoi richiedere l&#8217;applicazione della garanzia entro 60 giorni dalla scoperta del vizio\/difformit\u00e0<\/h4>\n\n\n\n<p>Avere del tempo a disposizione dopo che \u00e8 comparso il vizio spesso \u00e8 assolutamente fondamentale per capire il suo sviluppo: infatti all&#8217;inizio potresti sottovalutare la cosa convinto che non sia nulla di importante per poi renderti conto che il problema in realt\u00e0 si sta ingrandendo e diventando importante.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per\u00f2 questa \u00e8 un&#8217;arma a doppio taglio per te<\/strong>: mi \u00e8 capitato di vedere spesso persone che per pigrizia hanno rimandato (anche per non corretta comprensione della cosa) la richiesta di intervento dell&#8217;impresa per sistemare il vizio, sforando di molto i 60 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso non \u00e8 sempre possibile andare dalla ditta e dirle: &#8220;ma io me ne sono accorto meno di 60 giorni fa&#8221;, soprattutto per vizi abbastanza evidenti che richiedono lunghi tempi di &#8220;maturazione&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Dall&#8217;altro lato non \u00e8 possibile non constatare come molte imprese non badano minimamente a questo aspetto dei 60 giorni e in qualsiasi momento le chiami durante i due anni di garanzia intervengono per risolvere il problema.<\/p>\n\n\n\n<p>Dipende sempre dall&#8217;impresa a cui ti sei affidato e dal tipo di offerta che hai scelto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per la garanzia decennale i tempi per comunicare il difetto salgono a 1 anno.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">6. Puoi chiedere che sia l&#8217;impresa che ha eseguito i lavori a ripristinare il vizio\/difformit\u00e0 oppure chiedere un risarcimento e farlo fare ad altra impresa<\/h4>\n\n\n\n<p>Qui sei tutelato dal fatto che pu\u00f2 essere venuta meno la fiducia nell&#8217;impresa originaria ma non devi comunque rimetterci.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi non sei strettamente legato all&#8217;impresa che ha fatto i lavori ma puoi liberartene in qualsiasi momento.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente se fai una scelta del genere non credere che sar\u00e0 facile avere i soldi dall&#8217;impresa originaria.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">UN&#8217;ASSICURAZIONE PER LA TUA GARANZIA SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE<\/h2>\n\n\n\n<p>Abbiamo visto come almeno per due anni dopo la fine dei lavori la tua ristrutturazione \u00e8 <strong>garantita per legge<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma i dubbi che molti committenti hanno sono: <em>&#8220;e se l&#8217;impresa non rispetta il contratto? E se fallisce? In questo caso gli eventuali vizi o difformit\u00e0 chi me li sistema o risarcisce?&#8221;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Proprio per dare una risposta efficace a questi dubbi esistono delle <strong>assicurazioni<\/strong> che garantiscono la copertura sugli interventi di sistemazione di vizi e difformit\u00e0 per gli anni di garanzia previsti dal codice civile (e volendo anche di pi\u00f9&#8230;).<\/p>\n\n\n\n<p>Tali polizze non sono obbligatorie e le imprese sono restie ad accettarne la sottoscrizione perch\u00e8 per loro costituisce un costo in pi\u00f9. Quindi se andrai a chiedergliela potrebbero storcere il naso.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La polizza &#8220;responsabilit\u00e0 civile&#8221; dell&#8217;impresa<\/h3>\n\n\n\n<p>Credo sia indispensabile un chiarimento: le imprese edili sono obbligate dalla legge ad avere una <strong>polizza assicurativa detta di <em>&#8220;responsabilit\u00e0 civile&#8221;<\/em><\/strong>. Questa polizza copre tutti i danni a cose e persone che possono verificarsi durante un cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando contatti un&#8217;impresa per la tua ristrutturazione \u00e8 importante che tu chieda gli estremi della polizza <em>(meglio se li fai inserire poi nel contratto che stipulerai)<\/em> e devi chiedere se tale polizza preveda la <em><strong>&#8220;copertura postuma&#8221;<\/strong><\/em>, cio\u00e8 quella successiva alla fine dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Le polizze che prevedono tale copertura postuma solitamente coprono proprio tutti i vizi e difformit\u00e0 che tu potresti riscontrare dopo la fine dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 non tutte le polizze di &#8220;responsabilit\u00e0 civile&#8221; che sottoscrivono le imprese prevedono questa opzione. Naturalmente se \u00e8 presente \u00e8 un ottimo punto a favore dell&#8217;impresa e una fonte di maggiore sicurezza per te.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma \u00e8 <strong>indispensabile<\/strong> sottolineare un aspetto: queste polizze non sono stipulate appositamente per i lavori che verranno svolti a casa tua ma <strong>coprono genericamente l&#8217;impresa.<\/strong> Quindi nell&#8217;ipotesi malaugurata che l&#8217;impresa dovesse fallire la polizza cesserebbe di avere valore e tu rimarresti scoperto in caso di vizi e difformit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La polizza a garanzia postuma<\/h3>\n\n\n\n<p>Probabilmente avrai sentito parlare della polizza <em>&#8220;decennale postuma&#8221;<\/em>. E&#8217; una polizza assicurativa che il costruttore di un <strong>nuovo fabbricato<\/strong> deve obbligatoriamente sottoscrivere e che copre tutti i vizi e difformit\u00e0 che dovessero presentarsi per i dieci anni successivi alla realizzazione di un fabbricato.<\/p>\n\n\n\n<p>Il committente \u00e8 cos\u00ec sicuro che qualsiasi cosa succeda non dovr\u00e0 sborsare un euro per eliminare problemi causati da un&#8217;errata esecuzione delle opere. Se l&#8217;impresa nel frattempo \u00e8 fallita si chiama l&#8217;assicurazione che copre le spese per sistemare il problema.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge tutela le nuove costruzioni ma per chi fa interventi di ristrutturazione cosa prevede? Niente. Non c&#8217;\u00e8 l&#8217;obbligo di sottoscrivere una polizza postuma che ti garantisca su vizi e difformit\u00e0, quindi le imprese non la propongono mai.<\/p>\n\n\n\n<p>Devi essere tu a <strong>chiedere<\/strong> all&#8217;impresa che stipuli una <strong>polizza assicurativa postuma<\/strong> che copra il fabbricato oggetto di ristrutturazione per almeno due anni dopo la fine dei lavori da difformit\u00e0 e vizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Come dicevamo poco sopra non tutte le imprese accetteranno questa soluzione, e potresti vederla gi\u00e0 come un primo metodo per scremare le imprese a cui affidare la tua ristrutturazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente questa polizza avr\u00e0 un costo per l&#8217;impresa, costo che in parte andr\u00e0 ad incidere sul tuo costo complessivo per la ristrutturazione, ma che d&#8217;altro canto ti mette al riparo da brutte sorprese. Infatti anche l&#8217;impresa che pu\u00f2 sembrare pi\u00f9 solida, per i pi\u00f9 svariati motivi, pu\u00f2 fallire e questo \u00e8 l&#8217;unico modo per essere comunque coperto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora meglio sarebbe se l&#8217;impresa ti offrisse questa copertura assicurativa oltre i due anni classici previsti per legge.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Polizza &#8220;decennale postuma&#8221; per le ristrutturazioni?<\/h4>\n\n\n\n<p>Come abbiamo detto nel paragrafo precedente ora la cassazione sta optando per far valere la garanzia di 10 anni prevista dall&#8217;articolo 1669 del codice anche per le ristrutturazioni, quindi potresti pensare di chiedere la stipula di questa polizza postuma per tutti i 10 anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Onestamente non credo che sia sempre possibile: dipende da quanto sono &#8220;importanti&#8221; i lavori che andrai ad eseguire e quindi, in ultima istanza, dall&#8217;importo dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto \u00e8 che polizze con una durata cos\u00ec lunga hanno sono molto onerose, quindi stipularle per dei lavori di valore economico basso diventa antieconomico (sia per te che per l&#8217;impresa). Se invece la tua ristrutturazione ha valori di parecchie decine di migliaia di euro allora potrebbe essere una soluzione percorribile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">GARANZIA LAVORI RISTRUTTURAZIONE: I TRE PUNTI FONDAMENTALI<\/h2>\n\n\n\n<p>Il tema della garanzia di una ristrutturazione non \u00e8 semplice, e l&#8217;articolo che hai letto non pretende di coprire tutto l&#8217;argomento, soprattutto dal punto di vista delle coperture assicurative. Per\u00f2 era importante fare chiarezza su tre punti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>La tua ristrutturazione \u00e8 garantita per due anni dalla consegna dei lavori<\/li>\n\n\n\n<li>La recente giurisprudenza tende ad allungare questa garanzia a 10 anni per ristrutturazioni &#8220;importanti&#8221;<\/li>\n\n\n\n<li>Devi richiedere un&#8217;assicurazione postuma all&#8217;impresa per tutelarti da eventuali fallimenti<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I lavori di ristrutturazione hanno una garanzia di legge prevista dal Codice Civile. 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