{"id":14787,"date":"2022-03-24T09:42:00","date_gmt":"2022-03-24T09:42:00","guid":{"rendered":"http:\/\/ristrutturazionepratica.it\/?p=112"},"modified":"2024-06-10T13:45:08","modified_gmt":"2024-06-10T13:45:08","slug":"ristrutturare-come-non-commettere-un-abuso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hausme.it\/blog\/ristrutturare-come-non-commettere-un-abuso\/","title":{"rendered":"Guida alle pratiche edilizie per ristrutturare casa"},"content":{"rendered":"\n<p><style>\/*! elementor-pro - v3.21.0 - 20-05-2024 *\/&amp;amp;amp;amp;lt;br \/>&amp;amp;amp;lt;br>.elementor-widget-table-of-contents .elementor-toc__header-title{color:var(--header-color)}.elementor-widget-table-of-contents.elementor-toc--collapsed .elementor-toc__toggle-button--collapse,.elementor-widget-table-of-contents:not(.elementor-toc--collapsed) .elementor-toc__toggle-button--expand{display:none}.elementor-widget-table-of-contents .elementor-widget-container{min-height:var(--box-min-height);border:var(--box-border-width,1px) solid var(--box-border-color,#9da5ae);border-radius:var(--box-border-radius,3px);background-color:var(--box-background-color);transition:min-height .4s;overflow:hidden}.elementor-toc__header{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;padding:var(--box-padding,20px);background-color:var(--header-background-color);border-bottom:var(--separator-width,1px) solid var(--box-border-color,#9da5ae)}.elementor-toc__header-title{font-size:18px;margin:0;color:var(--header-color);flex-grow:1}.elementor-toc__toggle-button{cursor:pointer;display:inline-flex}.elementor-toc__toggle-button i{color:var(--toggle-button-color)}.elementor-toc__toggle-button svg{height:1em;width:1em;fill:var(--toggle-button-color)}.elementor-toc__spinner-container{text-align:center}.elementor-toc__spinner{font-size:2em}.elementor-toc__spinner.e-font-icon-svg{height:1em;width:1em}.elementor-toc__body{padding:var(--box-padding,20px);max-height:var(--toc-body-max-height);overflow-y:auto}.elementor-toc__body::-webkit-scrollbar{width:7px}.elementor-toc__body::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#babfc5;border-radius:10px}.elementor-toc__list-wrapper{list-style:none;padding:0}.elementor-toc__list-item{margin-bottom:.5em}.elementor-toc__list-item.elementor-item-active{font-weight:700}.elementor-toc__list-item .elementor-toc__list-wrapper{margin-top:.5em;margin-inline-start:var(--nested-list-indent,1em)}.elementor-toc__list-item-text{transition-duration:var(--item-text-transition-duration)}.elementor-toc__list-item-text:hover{color:var(--item-text-hover-color);-webkit-text-decoration:var(--item-text-hover-decoration);text-decoration:var(--item-text-hover-decoration)}.elementor-toc__list-item-text.elementor-item-active{color:var(--item-text-active-color);-webkit-text-decoration:var(--item-text-active-decoration);text-decoration:var(--item-text-active-decoration)}.elementor-toc__list-item-text-wrapper{display:flex;align-items:center}.elementor-toc__list-item-text-wrapper:before,.elementor-toc__list-item-text-wrapper i{margin-inline-end:8px;color:var(--marker-color)}.elementor-toc__list-item-text-wrapper svg{margin-inline-end:8px;fill:var(--marker-color);height:var(--marker-size,.5em);width:var(--marker-size,.5em)}.elementor-toc__list-item-text-wrapper i{font-size:var(--marker-size,.5em)}.elementor-toc__list-item-text-wrapper:before{font-size:var(--marker-size,1em)}.elementor-toc--content-ellipsis .elementor-toc__list-item-text{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.elementor-toc__list-items--collapsible>.elementor-toc__list-wrapper>.elementor-toc__list-item>.elementor-toc__list-wrapper{display:none}.elementor-toc__heading-anchor{position:absolute}.elementor-toc__body .elementor-toc__list-item-text{color:var(--item-text-color);-webkit-text-decoration:var(--item-text-decoration);text-decoration:var(--item-text-decoration);transition-duration:var(--item-text-transition-duration)}.elementor-toc__body .elementor-toc__list-item-text:hover{color:var(--item-text-hover-color);-webkit-text-decoration:var(--item-text-hover-decoration);text-decoration:var(--item-text-hover-decoration)}.elementor-toc__body .elementor-toc__list-item-text.elementor-item-active{color:var(--item-text-active-color);-webkit-text-decoration:var(--item-text-active-decoration);text-decoration:var(--item-text-active-decoration)}ol.elementor-toc__list-wrapper{counter-reset:item}ol.elementor-toc__list-wrapper .elementor-toc__list-item{counter-increment:item}ol.elementor-toc__list-wrapper .elementor-toc__list-item-text-wrapper:before{content:counters(item,\".\")<\/style><strong>In questo articolo vedremo quali siano le pratiche edilizie necessarie per ristrutturare casa nel modo corretto e quali siano i principali documenti che vi devono essere allegati.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono questioni che riguardano soprattutto i tecnici e tu non ti devi sostituire a lui. Ma per un committente avere un\u2019idea dei principali adempimenti da rispettare \u00e8 importante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-white-color has-vivid-red-background-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-35272b4255670230e3d564af2045bf07\"><em><strong>Una premessa: questo \u00e8 un articolo fondamentale per il blog quindi lo aggiorno quando ci sono novit\u00e0 importanti. Non guardare la data di pubblicazione (ormai \u00e8 molto vecchio), sappi che \u00e8 aggiornato alle leggi in vigore.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo articolo parte da una constatazione desolante:&nbsp;<strong>la maggior parte delle ristrutturazioni di case e appartamenti sono abusive perch\u00e9 vengono eseguite senza pratiche edilizie o con pratiche edilizie sbagliate ed incomplete.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Fortunatamente le modifiche di interni fatte senza pratica edilizia, o con errori grossolani nella stessa, rientrano tra gli abusi minori, o meglio difformit\u00e0: cio\u00e8 quelli che possono essere messi a posto con una nuova pratica edilizia e pagando una multa. Quindi non rischi di trovarti i Carabinieri sotto casa con un mandato di demolizione (magari se hai ampliato la casa sul terrazzo la questione cambia\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ma il vero problema sono le detrazioni fiscali: nessuna detrazione pu\u00f2 essere fruito se la casa non \u00e8 totalmente a norma e se i procedimenti edilizi necessari per ristrutturare non sono stati fatti correttamente<\/strong>&nbsp;(a parte il superbonus che gode di una condizione privilegiata). E in caso di controlli l\u2019Agenzia delle Entrate non fa sconti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Guida alle pratiche edilizie per ristrutturare casa <\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Prima di addentrarci nell\u2019argomento, che pu\u00f2 essere complesso, vorrei farti una promessa:<\/strong>&nbsp;<strong>questa guida non sar\u00e0 un compendio di nozioni tecniche e di leggi incomprensibili<\/strong>. Il mio obiettivo \u00e8 farti capire quale \u00e8 il percorso burocratico corretto da seguire nella tua ristrutturazione per fare le cose in regola e per sfruttare al massimo le detrazioni fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>Visto che ci siamo permettimi di farmi un po\u2019 di pubblicit\u00e0:&nbsp;<strong>ho pubblicato un manuale dal titolo&nbsp;<em>\u201cRistruttura la tua casa in 7 passi\u201d<\/em>&nbsp;in cui spiego in modo dettagliato quale sia il corretto processo da seguire in una ristrutturazione di interni.<\/strong>&nbsp;Non parlo solo della parte burocratica, che rappresenta una minima (seppur importante) porzione di una ristrutturazione, ma di tutto quello che c\u2019\u00e8 da fare prima, durante e dopo. Insieme a questo manuale ci sono oltre 10 bonus (il numero \u00e8 variabile\u2026continuo ad aggiungerne di nuovi) tra cui anche uno dedicato alla parte burocratica (nb: il pi\u00f9 apprezzato tra i lettori \u00e8 quello sulle detrazioni fiscali\u2026).&nbsp;<strong>Nella colonna qui a destra puoi trovare il link ad una&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/manuale-sales-letter-op3\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pagina in cui ti spiego i contenuti del manuale e dei bonus.<\/a><\/strong>&nbsp;Se ti interessa facci un salto.<\/p>\n\n\n\n<p>Fatta questa breve auto-promozione passiamo al succo dell\u2019articolo. E lo facciamo partendo dal citare&nbsp;<strong>il principale riferimento di legge italiano in materia di procedimenti edilizi per l\u2019edilizia privata: stiamo parlando del Testo Unico dell\u2019Edilizia (da adesso lo abbrevieremo in T.U.E.), il<em>&nbsp;dpr 380\/2001.<\/em><\/strong>&nbsp;Si tratta di un testo molto tecnico (e non potrebbe essere altrimenti), in cui per\u00f2 gli articoli che interessano a noi costituiscono una piccolissima parte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il principale scopo del T.U.E. \u00e8 dirti, a seconda dei lavori che devi fare, quale pratica edilizia devi presentare (o se non ne devi presentare nessuna).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cosa principale da comprendere \u00e8 come ragiona il T.U.E. per assegnare il corretto procedimento edilizio ai lavori di ristrutturazione, una vota fatto questo \u00e8 tutto molto semplice.<\/p>\n\n\n\n<p>Possiamo riassumere il tutto in questo flusso:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Interventi edilizi -&gt; categorie di intervento -&gt; procedimento burocratico<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quindi la prima cosa da capire \u00e8 cosa sono le categorie di intervento e come si collegano agli interventi edilizie.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Come vengono classificati gli interventi edilizi: le categorie di intervento<\/h3>\n\n\n\n<p>La definizione delle categorie di intervento \u00e8 una delle prime cose di cui si occupa il T.U.E., la troviamo all\u2019articolo 3.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Una categoria di intervento \u00e8 una mera invenzione di legge che non fa altro che raggruppare in categorie omogenee, cio\u00e8 similari, interventi edilizi ed urbanistici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se penso ti sia chiaro cosa sono gli interventi edilizi (i lavori in sostanza), probabilmente ti sfugge cosa sono gli interventi urbanistici. Non \u00e8 niente di complesso ma \u00e8 giusto farne un accenno perch\u00e9 una ristrutturazione pu\u00f2 comportare anche un intervento di tipo urbanistico.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la definizione&nbsp;<em>\u201cintervento urbanistico\u201d<\/em>&nbsp;intendiamo tutti quegli interventi che in qualche modo influiscono sull\u2019assetto del territorio: se costruisci una nuova casa infatti non stai facendo solo degli interventi edilizi ma stai anche modificando il territorio: dove prima non c\u2019era nulla adesso c\u2019\u00e8 una casa.<\/p>\n\n\n\n<p>Scendendo di scala sono interventi urbanistici anche gli ampliamenti di edifici esistenti, le modifiche di facciata, gli accorpamenti e i frazionamenti di unit\u00e0 immobiliari, i cambi di destinazione d\u2019uso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Quindi, tornando a noi, le categorie di intervento individuate dal T.U.E. raggruppano in sei macro-categorie tutti gli interventi edilizi e urbanistici che possono essere realizzati. Eccole:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Manutenzione ordinaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manutenzione straordinaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Restauro e risanamento conservativo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ristrutturazione edilizia<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nuova costruzione<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ristrutturazione urbanistica<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Le ultime due non ci interessano quando parliamo di ristrutturazione (in realt\u00e0 la nuova costruzione si pu\u00f2 applicare agli ampliamenti\u2026ma in una ristrutturazione sono rari).<\/p>\n\n\n\n<p>Anche la Ristrutturazione Edilizia, sebbene il nome possa trarre in inganno, non rientra nelle casistiche pi\u00f9 diffuse nelle ristrutturazioni: riguarda solitamente demolizione e ricostruzione di edifici e modifiche di facciata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Restauro e Risanamento Conservativo \u00e8 una categoria di intervento riservata ai soli edifici vincolati.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi, tra tutte le categorie di intervento individuate dal T.U.E, i lavori che eseguirai all\u2019interno di casa tua rientrano tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Manutenzione Ordinaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manutenzione Straordinaria<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Entrambe non richiedono il rilascio da parte del Comune di nessun titolo abilitativo per essere eseguite. Ma, come vedremo a breve, per le opere di Manutenzione Straordinaria \u00e8 obbligatorio presentare una pratica edilizia perch\u00e9, per la tipologia di lavori che vi rientrano, \u00e8 importante verificare che vengano mantenuti degli standard minimi sia di sicurezza che di qualit\u00e0 previsti per legge, oltre che di rispetto di parametri edilizi ed urbanistici. Solo che si tratta di una pratica edilizia che non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Ok, ma quali sono le opere che rientrano nella manutenzione ordinaria? e quali nella manutenzione straordinaria?<\/p>\n\n\n\n<p>Chiariamolo partendo dalle definizioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Manutenzione Ordinaria<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-ordinaria.jpg\" alt=\"Pratiche edilizie: manutenzione ordinaria\" class=\"wp-image-8313\" srcset=\"https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-ordinaria.jpg 800w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-ordinaria-300x200.jpg 300w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-ordinaria-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Troviamo la definizione all\u2019articolo 3, comma 1, lettera a) del T.U.E:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cinterventi di manutenzione ordinaria\u201d, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;<\/p>\n\n\n\n<p>Quello che possiamo capire dalla definizione qui sopra \u00e8 che stiamo parlando di opere relative alle finiture degli edifici e al mantenimento in efficienza degli impianti. Facciamo qualche esempio per chiarire meglio i concetti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>hai le piastrelle del bagno che si stanno staccando e vuoi cambiarle? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>L\u2019intonaco sta cadendo dalle pareti e devi rifarlo? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Devi aggiungere una presa in una stanza? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Vuoi cambiare le porte? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Devi cambiare la caldaia? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Devi cambiare gli infissi? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Devi cambiare i pavimenti? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Devi aggiustare i tubi del bagno? Manutenzione ordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Ti ho chiarito un po\u2019 le idee? Proviamo a fare un esempio di una possibile ristrutturazione che rientra totalmente nella manutenzione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Se in casa tua vuoi rifare i pavimenti di tutti i locali, sostituire le piastrelle nei bagni, stuccare e ritinteggiare le pareti, installare alcuni controsoffitti, fare qualche integrazione agli impianti stai eseguendo una manutenzione ordinaria. E puoi fare tutto senza dover comunicare nulla al Comune.<\/p>\n\n\n\n<p>Attenzione ad una cosa per\u00f2: eseguire interventi di manutenzione ordinaria non ti esonera dal rispettare le leggi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio non puoi installare un controsoffitto e abbassare la camera da letto a 2,5m\u2026devi comunque rispettare i 2,7m minimi di altezza. Oppure non puoi sostituire una finestra a battente con una scorrevole senza verificare che il rapporto aeroilluminante continui ad essere almeno 1\/8 della superficie di pavimento (le finestre scorrevoli dimezzano l\u2019areazione \u2013 NB: se non sai di cosa sto parlando leggiti il mio&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/requisiti-igienico-sanitari\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">articolo sui parametri igienico-sanitari<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>Un\u2019ultima nota per chiudere: alcuni Comuni chiedono, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, la presentazione di una comunicazione. Prima di iniziare i lavori verifica come si comporta il tuo Comune.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Manutenzione Straordinaria<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" src=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-straordinaria.jpg\" alt=\"pratiche edilizie: manutenzione straordinaria\" class=\"wp-image-8314\" srcset=\"https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-straordinaria.jpg 800w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-straordinaria-300x200.jpg 300w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/pratiche-edilizie-manutenzione-straordinaria-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La definizione di Manutenzione Straordinaria arriva subito dopo quella di Manutenzione Ordinaria, alla lettera b dell\u2019articolo 3 comma 1 del T.U.E.:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cinterventi di manutenzione straordinaria\u201d, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonch\u00e9 per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d\u2019uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell\u2019ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unit\u00e0 immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unit\u00e0 immobiliari nonch\u00e9 del carico urbanistico purch\u00e9 non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l\u2019originaria destinazione d\u2019uso. Nell\u2019ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l\u2019agibilit\u00e0 dell\u2019edificio ovvero per l\u2019accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell\u2019edificio, purch\u00e9 l\u2019intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Concordi con me che la definizione \u00e8 un po\u2019pi\u00f9 complessa della precedente?<\/p>\n\n\n\n<p>Per rendere pi\u00f9 chiaro di che tipo di interventi stiamo parlando facciamo, come prima, alcuni esempi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Vuoi spostare una o pi\u00f9 pareti? Manutenzione straordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Vuoi aprire una nuova porta? Manutenzione straordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Vuoi rifare l\u2019impianto di riscaldamento? Manutenzione straordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Vuoi rifare completamente il bagno? Manutenzione straordinaria<\/li>\n\n\n\n<li>Vuoi dividere il tuo appartamento in due? Manutenzione straordinaria<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>In sostanza nella manutenzione straordinaria rientrano:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Opere di modifica della distribuzione interna della casa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Opere di sostituzione o nuova installazione degli impianti<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Opere di sostituzione o riparazione delle strutture portanti (pilastri, travi, solai, etc.)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Accorpamento e Frazionamento delle unit\u00e0 immobiliari<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Chiaro?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>A questo punto per\u00f2 \u00e8 necessario aprire una parentesi: la legge ci dice che interventi di una categoria di intervento superiore inglobano interventi di categorie di intervento inferiori.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quindi se stai costruendo una nuova casa, pertanto la categoria di intervento \u00e8 nuova costruzione, la pitturazione, che normalmente sarebbe manutenzione ordinaria, rientra anch\u2019essa nella nuova costruzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo \u00e8 un caso limite, per\u00f2 se ad esempio stai modificando la distribuzione interna di casa tua (manutenzione straordinaria), anche la sostituzione dei pavimenti (manutenzione ordinaria) rientrer\u00e0 nella manutenzione straordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questa cosa \u00e8 utile per razionalizzare e minimizzare i procedimenti edilizi e anche per sfruttare al meglio le detrazioni fiscali: tutti (o quasi) gli interventi di manutenzione ordinaria non rientrano infatti tra quelli che usufruiscono delle detrazioni fiscali, mentre quelli di manutenzione straordinaria s\u00ec.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il pavimento di poco fa non sarebbe detraibile se fosse l\u2019unica opera eseguita, se invece lo sostituisci insieme allo spostamento di una parete la questione cambia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad ogni modo, per esperienza sul campo, posso affermare con sicurezza che quasi tutte le ristrutturazioni rientrano nella manutenzione straordinaria, anche perch\u00e9 una casa con trenta o pi\u00f9 anni sulle spalle necessit\u00e0 di interventi abbastanza radicali (gli impianti vanno sempre rifatti\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p>Come abbiamo detto, a differenza della manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria richiede la presentazione di una pratica edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p>Ecco che arriviamo al passaggio finale su come ragiona la legge: cio\u00e8 l\u2019associazione della categoria di intervento alla pratica edilizia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I procedimenti edilizi del T.U.E.<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Il T.U.E. individua sostanzialmente tre procedimenti edilizi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivit\u00e0)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>PdC (Permesso di Costruire)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>CILA e SCIA sono due&nbsp;<em>\u201cnon titoli\u201d<\/em>, nel senso che non vengono rilasciate autorizzazioni esplicite in seguito alla loro presentazione. La CILA richiede meno adempimenti ed \u00e8 soggetta a meno controlli da parte dell\u2019amministrazione rispetto alla SCIA.<\/p>\n\n\n\n<p>Il PdC invece \u00e8 l\u2019unico vero titolo edilizio che richiede una specifica approvazione da parte del Comune.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questi procedimenti sono associati cos\u00ec alle categorie di intervento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Manutenzione Ordinaria -> nessun procedimento edilizio<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manutenzione Straordinaria senza opere strutturali (cd. \u201cleggera\u201d) -> CILA<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manutenzione Straordinaria con opere strutturali (cd. \u201cpesante\u201d) -> SCIA<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Restauro e Risanamento Conservativo -> come Manutenzione Straordinaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ristrutturazione Edilizia -> SCIA o PdC<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nuova Costruzione -> Pdc o SCIA alternativa al PdC<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A noi interessano le prime tre. E vediamo che per la Manutenzione Straordinaria c\u2019\u00e8 una differenziazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Viene richiesta la SCIA in caso di opere strutturali perch\u00e9 si tratta di un intervento maggiormente influente sulla sicurezza e pertanto meritevole di maggior controllo. Tra l\u2019altro in questi casi \u00e8 richiesto anche un\u2019autorizzazione dal Genio Civile a cui va presentata una specifica pratica strutturale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ad ogni modo nella maggior parte delle ristrutturazioni non sono previste opere strutturali, pertanto si possono eseguire con una semplice CILA.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dopo tanto peregrinare siamo finalmente arrivati alla parte pi\u00f9 importante di questo articolo: vediamo meglio cosa sia la CILA e come va fatta.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CILA, Ovvero Comunicazione di inizio lavori asseverata<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"372\" src=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Ristrutturare-un-appartamento-CILA.jpg\" alt=\"ristrutturare un appartamento: la CILA\" class=\"wp-image-1359\" srcset=\"https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Ristrutturare-un-appartamento-CILA.jpg 800w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Ristrutturare-un-appartamento-CILA-300x140.jpg 300w, https:\/\/hausme.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Ristrutturare-un-appartamento-CILA-768x357.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Abbiamo detto che se tra i lavori che devi fare ci sono la modifica della distribuzione interna della casa e\/o il rifacimento di uno o pi\u00f9 impianti e\/o l\u2019aggiunta di uno o pi\u00f9 impianti (in molte case non sono ancora presenti gli impianti di riscaldamento, soprattutto al sud) e se non devi fare lavori strutturali, allora la pratica edilizia che dovrai presentare \u00e8 la CILA, che sta per Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo anche detto che nella maggior parte delle ristrutturazioni \u00e8 la pratica giusta da presentare.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo detto inoltre che non si tratta di un titolo edilizio nel senso classico del termine: cio\u00e8 non ti viene rilasciata un\u2019autorizzazione scritta dal Comune per eseguire i lavori, infatti&nbsp;<strong>la CILA \u00e8 una semplice comunicazione fatta dal proprietario di casa o da chi ha un diritto reale sull\u2019immobile (quindi un locatario, un usufruttuario, etc.).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Questa comunicazione deve essere predisposta su un modello nazionale unificato.<\/strong>&nbsp;Quindi il modello di base \u00e8 lo stesso per tutti, sia che tu ti trovi a Bolzano o che ti trovi a Siracusa\u2026per\u00f2 le Regioni hanno facolt\u00e0 di legiferare in materia edilizia e pertanto di apportare modifiche alla modulistica nazionale. Siccome molte Regioni hanno alcune leggi che impongono la produzione di documentazione non prevista a livello nazionale, oppure il rilascio di dichiarazioni specifiche, ci sono praticamente un modello per ogni Regione. Tra di loro variano poco, per\u00f2 bisogna usare quello giusto a seconda di dove ci si trova.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo anche detto che&nbsp;<strong>la CILA \u00e8 una comunicazione asseverata: cio\u00e8 ci deve essere qualcuno che dice in modo ufficiale che il progetto che vuoi realizzare \u00e8 in regola. E questo qualcuno \u00e8 un tecnico abilitato (quindi architetto, ingegnere o geometra) che deve compilare, timbrare e firmare una parte del modello di cui abbiamo appena parlato.<\/strong>&nbsp;In questa asseverazione in sostanza il tecnico deve dichiarare la rispondenza del progetto ad una serie di norme in vigore. E mentre lo fa assume un ruolo di pubblica autorit\u00e0, infatti si assume rischi civili e penali per false dichiarazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Detto della pratica edilizia, ci sono per\u00f2 dei documenti che devono essere allegati alla CILA. Infatti nel modello viene descritto sommariamente l\u2019intervento (vi \u00e8 uno spazio di poche righe), ma tale descrizione non \u00e8 sufficiente per far capire l\u2019entit\u00e0 dei lavori che verranno fatti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli allegati alla CILA<\/h3>\n\n\n\n<p>Quindi bisogna produrre degli allegati tecnici e di altra natura da consegnare insieme alla CILA. Elenchiamo in modo sintetico i pi\u00f9 comuni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Documenti di identit\u00e0 di proprietario, tecnico, impresa<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relazione di progetto<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Elaborati di stato di fatto e stato di progetto<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documentazione fotografica dello stato di fatto<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Questi sono i principali, penso siano abbastanza chiari, solo sugli elaborati di progetto \u00e8 giusto spendere qualche parola in pi\u00f9.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello basilare \u00e8 la pianta del progetto di ristrutturazione della casa.<\/p>\n\n\n\n<p>Vi potrebbe poi essere la pianta comparativa: cio\u00e8 un disegno dove vengono evidenziati con i colori gialli e rossi i muri che vengono demoliti da quelli che vengono realizzati.<\/p>\n\n\n\n<p>Andrebbero poi allegati gli schemi degli impianti che vengono sostituiti o realizzati ex-novo.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza tutto quello che verr\u00e0 realizzato deve essere rappresentato nel modo pi\u00f9 completo possibile.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Gli allegati regionali<\/h4>\n\n\n\n<p>Poco fa abbiamo detto che le Regioni possono richiedere che venga allegata alla pratica edilizia della specifica documentazione. Abbiamo anche detto che ogni Regione ha leggi e regolamenti a s\u00e9 stanti e quindi fare una panoramica completa \u00e8 praticamente impossibile.<\/p>\n\n\n\n<p>Ho avuto modo di verificare per\u00f2 che ci sono alcuni documenti che vengono richiesti da quasi tutte le Regioni, cio\u00e8:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Contratto o affidamento di incarico col tecnico<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Attestazione del tecnico di avvenuto pagamento della sua parcella<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stima delle macerie prodotte dal cantiere (o asseverazione di non produzione di macerie)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contratto stipulato con discarica autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Pensi che sia finita qui?<\/p>\n\n\n\n<p>Purtroppo no. Perch\u00e9 la burocrazia italiana \u00e8 bella complessa: ci sono una serie di documenti da allegare alla CILA e di adempimenti da svolgere che non sono sempre obbligatori ma che potrebbero diventarlo all\u2019avverarsi di determinate condizioni. Vediamo i principali.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ho fatto la comunicazione di inizio lavori\u2026ho finito con la burocrazia?<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Gli adempimenti di cui parliamo in questo paragrafo non sono sempre obbligatori, ma quando lo diventano sono importanti sia ai fini della correttezza della pratica edilizia, che delle detrazioni fiscali, che della tua tranquillit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Non sto scherzando in tema di tranquillit\u00e0: se non ottemperi ad uno degli adempimenti di cui parleremo a breve, corri dei rischi addirittura dal punto di vista penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque non voglio spaventarti, quindi vediamo in ordine quali sono i tre adempimenti a cui mi riferisco.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La Notifica Preliminare<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Prima di iniziare i lavori (quindi prima di fare la comunicazione al comune) devi inviare all\u2019ASL di competenza e all\u2019Ispettorato del Lavoro la Notifica Preliminare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Questo obbligo \u00e8 dettato dal Testo Unico della Sicurezza (d.lgs. 81\/2008), che norma le condizioni di sicurezza all\u2019interno dei luoghi di lavoro (il cantiere della tua ristrutturazione \u00e8 un luogo di lavoro per gli operai).<\/p>\n\n\n\n<p>Asl e Ispettorato del Lavoro sono gli enti preposti a verificare il rispetto di tali condizioni di sicurezza, oltre che dell\u2019applicazione dei contratti collettivi del lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 i loro ispettori non possono passare le giornate a girare con il naso all\u2019aria alla ricerca di cantieri da controllare, quindi ecco a cosa serve la notifica preliminare: ad avvisare questi enti che sta per iniziare un nuovo cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale notifica \u00e8 fatta a nome del soggetto per cui vengono eseguiti i lavori (cio\u00e8 tu) e contiene pochi dati: gli estremi di tutti i soggetti coinvolti (proprietario, tecnico, imprese, etc.), la localizzazione del cantiere, la data di inizio lavori, la durata presunta e l\u2019importo stimato degli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ora uno potrebbe pensare:&nbsp;<em>\u201cvabb\u00e8 sai che c\u2019\u00e8\u2026non invio questa notifica cos\u00ec nessuno viene a controllarmi i lavori e sto a posto\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>E invece no:&nbsp;<strong>infatti la notifica \u00e8 indispensabile per poter accedere alle detrazioni fiscali. Se in seguito ad una verifica viene accertata la sua assenza hai solo una via di scampo: dimostrare che non era necessaria.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Infatti la notifica preliminare non \u00e8 sempre richiesta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Quando \u00e8 indispensabile la notifica preliminare<\/h5>\n\n\n\n<p><strong>La notifica preliminare diventa obbligatoria in due casi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Vengono complessivamente superati i 200 uomini-giorno durante i lavori<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ci sono 2 o pi\u00f9 imprese in cantiere<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Gli uomini-giorno sono il numero di operai presenti in un giorno sul cantiere. Il conteggio degli uomini-giorno totale di un cantiere si fa cos\u00ec: si sommano per ogni giorno dall\u2019inizio alla fine dei lavori il numero di operai che sono presenti in cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Diciamo che mediamente sono presenti 3 operai ogni giorno. Per arrivare a 200 uomini-giorno ci vorrebbero 200\/3= 66 giorni di lavoro ininterrotto. Siccome un cantiere vive anche di giorni in cui non c\u2019\u00e8 nessuno in cantiere, diciamo che corrisponde a oltre tre mesi reali di lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma il numero di uomini-giorno \u00e8 difficilmente dimostrabile e contestabile. Invece la presenza di due o pi\u00f9 imprese in cantiere no: quello \u00e8 possibile dimostrarlo in modo abbastanza semplice, ed \u00e8 una condizione che avviene quasi sempre durante le ristrutturazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Partiamo dal dire che molti tecnici e soprattutto imprese ti diranno che la notifica preliminare non \u00e8 indispensabile e che non rischi nulla se non la presenti. Il motivo di tale affermazione \u00e8 che solitamente i lavori vengono appaltati ad una singola ditta. Quindi apparentemente \u00e8 uno dei casi in cui la notifica non serve.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 quello che accade realmente quando affidi i lavori ad un\u2019impresa \u00e8 che questa subappalta quasi sempre parte dei lavori, solitamente la realizzazione degli impianti e dei cartongessi, in quanto non ha le maestranze specifiche per realizzare tali lavori. Ricordati che le ditte che si occupano di ristrutturazione sono quasi sempre piccole o medie imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Il fatto che i lavori impiantistici siano eseguiti da artigiani specializzati \u00e8 un bene per te, perch\u00e9 \u00e8 garanzia del fatto che verranno eseguiti correttamente, per\u00f2 cos\u00ec facendo viene a crearsi la condizione per cui la legge richiede la notifica preliminare: cio\u00e8 la presenza di due o pi\u00f9 imprese sul cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Ti ho anche detto che la presenza di pi\u00f9 imprese in cantiere \u00e8 facilmente verificabile, anche a distanza di tempo. Il motivo \u00e8 che quando viene rifatto un impianto deve essere obbligatoriamente rilasciata la dichiarazione di conformit\u00e0 dello stesso e la pu\u00f2 rilasciare solo l\u2019installatore (che \u00e8 abilitato a farlo). Ecco che con un semplice controllo si verifica la presenza di pi\u00f9 imprese in cantiere.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>La sicurezza sul cantiere<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Solitamente la presentazione della Notifica Preliminare fa scattare altri obblighi relativi alla sicurezza del cantiere. In questo paragrafo non parleremo di documenti da allegare alla pratica edilizia, ma da produrre e conservare in cantiere.<\/p>\n\n\n\n<p>Per\u00f2 ti voglio evidenziare&nbsp;<strong>che c\u2019\u00e8 una specifica sezione della modulistica CILA in cui devi dichiarare se vi sono le condizioni che generano tali obblighi in materia di sicurezza e se i relativi documenti richiesti sono stati prodotti.<\/strong>&nbsp;Quindi \u00e8 qualcosa da non sottovalutare per la correttezza della ristrutturazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un aspetto molto importante in quanto il principale adempimento spetta a te.&nbsp;<strong>Infatti il gi\u00e0 citato Testo Unico della Sicurezza individua il committente (cio\u00e8 tu) come primo responsabile della sicurezza in un cantiere.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Capisco che questo ruolo possa spaventare perch\u00e9 effettivamente un committente non ha le competenze necessarie per assumersi tali responsabilit\u00e0 (esiste un modo per scaricarsi di tutte queste responsabilit\u00e0, te ne ho parlato in questo articolo sul responsabile dei lavori).&nbsp;<strong>Ad ogni modo l\u2019adempimento principale che devi fare \u00e8 abbastanza banale: si tratta di nominare il Coordinatore della Sicurezza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vediamo in quale caso \u00e8 obbligatorio nominare il coordinatore della Sicurezza. Dobbiamo fare riferimento all\u2019articolo 90, commi 3 e 3, del d.lgs. 81\/2008 (Testo Unico della Sicurezza):<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab3. Nei cantieri in cui \u00e8 prevista la presenza di pi\u00f9 imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l\u2019impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all\u2019affidamento dell\u2019incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab4. Nei cantieri in cui \u00e8 prevista la presenza di pi\u00f9 imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell\u2019affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all\u2019articolo 98.\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Come vedi si parla di coordinatore per la progettazione (comma 3) e coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori (comma 4). Si tratta della figura del coordinatore della sicurezza. E come vedi \u00e8 indispensabile quando in cantiere ci saranno due o pi\u00f9 imprese, anche non in contemporanea (\u00e8 anche uno dei due casi in cui serve la notifica preliminare).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il compito principale del Coordinatore della Sicurezza \u00e8 predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): cio\u00e8 un documento in cui sono riportate tutte le misure di sicurezza che dovranno rispettare le imprese nell\u2019esecuzione dei lavori. Questo documento non va allegato alla pratica edilizia ma va lasciato in cantiere.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre dovr\u00e0 vigilare durante i lavori sull\u2019effettivo rispetto di tali misure ed eventualmente modificare il PSC qualora ce ne fosse bisogno (ad esempio inserendo nuove imprese non previste inizialmente).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Coordinatore della Sicurezza \u00e8 un tecnico e in particolare un tecnico che ha seguito uno specifico corso abilitante. Quindi non tutti i progettisti possono svolgere questo ruolo (io ad esempio non ho seguito tale corso e non posso).<\/p>\n\n\n\n<p>Attenzione ad una cosa: la nomina del Coordinatore della Sicurezza non \u00e8 obbligatoria solo in caso di CILA o altra pratica edilizia (quindi dalla manutenzione straordinaria a salire), ma anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria che prevedano la presenza di pi\u00f9 imprese in cantiere.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">La relazione di contenimento dei consumi energetici<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Ti voglio parlare di un ultimo allegato alla pratica edilizia, che devi produrre solo nel caso in cui tu decida di sostituire o realizzare ex-novo (dove non era presente) l\u2019impianto di riscaldamento:<\/strong><strong>&nbsp;la relazione sul contenimento dei consumi energetici.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La sostituzione dell\u2019impianto di riscaldamento \u00e8 una delle opere che usufruisce dell\u2019ecobonus e del bonus casa, con detrazioni che, a seconda dei casi, variano dal 50% al 65%, e quindi in una ristrutturazione risulta spesso conveniente, anche perch\u00e9 gli impianti solitamente presenti sono obsoleti e consumano molto.<\/p>\n\n\n\n<p>La norma ti consente di portare in detrazione anche i costi che hai sostenuto per sostituire la sola caldaia (o altro generatore di calore che hai). In questo caso per\u00f2 non stai facendo la sostituzione dell\u2019impianto di riscaldamento ma di solo un elemento dello stesso, e la relazione a cui facciamo riferimento in questo articolo non \u00e8 richiesta.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La relazione sul contenimento dei consumi energetici, detta anche ex-L.10 dalla legge che l\u2019ha istituita (e ormai superata)<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><strong>diventa obbligatoria quando sostituisci tutti gli elementi di cui \u00e8 formato un impianto di riscaldamento, cio\u00e8:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Generatore di calore (caldaia o altro)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistema di distribuzione (le tubazioni)<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Terminali (termosifoni o altro)<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Questa relazione in sostanza fissa i parametri di prestazione che dovranno rispettare i vari componenti dell\u2019impianto che verr\u00e0 installato. Naturalmente si tratta di parametri imposti per legge e il cui scopo \u00e8 diminuire i consumi di energia.<\/p>\n\n\n\n<p>La relazione di cui stiamo parlando valuta globalmente i consumi della casa attraverso un calcolo che tiene in considerazione tutti gli elementi della casa che contribuiscono a generare consumi o che contribuiscono a limitarli, come ad esempio le finestre (sono un modo per limitare le dispersioni verso l\u2019esterno). Cos\u00ec se con la ristrutturazione sostituisci gli infissi, questi devono essere inseriti nel calcolo della relazione. E naturalmente devono rispettare dei parametri.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi il calcolo che fuoriuscir\u00e0 dalla relazione fornir\u00e0 una stima dell\u2019energia necessaria per riscaldare la casa che verr\u00e0 comparata con l\u2019energia richiesta per un edificio-tipo stabilito dalla legge. Da questa relazione in sostanza escono le specifiche richieste per i componenti dell\u2019impianto (potenze, efficienza, etc.) al fine di rispettare i parametri di consumi globali di legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Attenzione ad un aspetto: abbiamo detto che la relazione \u00e8 necessaria solo se viene sostituito tutto l\u2019impianto di riscaldamento. Quindi se sostituisci solo la caldaia, oppure solo gli infissi (che abbiamo detto rientrare nel calcolo della relazione) non \u00e8 necessario produrla. Questo per\u00f2 non ti esonera dall\u2019obbligo di acquistare componenti che rispettano dei parametri minimi stabiliti per legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Detto ci\u00f2, la relazione viene redatta da un tecnico abilitato che dovrebbe avere una certa esperienza in campo impiantistico e di contenimento dei consumi energetici. Purtroppo ci sono molte persone che si improvvisano a fare queste relazioni senza alcuna esperienza. Ma la legge di settore \u00e8 complessa e non va presa sottogamba.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusione<\/h2>\n\n\n\n<p>Questo articolo \u00e8 stato lungo, me ne scuso ma il tema \u00e8 solo all\u2019apparenza semplice. Tra l\u2019altro abbiamo affrontato solo una parte della questione, cio\u00e8 abbiamo detto come individuare la giusta pratica edilizia per la propria ristrutturazione e come \u00e8 fatta quella pi\u00f9 diffusa, cio\u00e8 la CILA. Quindi siamo arrivati all\u2019inizio dei lavori. Per\u00f2 non abbiamo speso nessuna parola su tutta la burocrazia alla fine dei lavori: ci dedicheremo un altro articolo.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo abbiamo visto come la legge di riferimento sia il d.pr 380\/2001, detto Testo Unico dell\u2019Edilizia.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo visto che questa legge associa i lavori a categorie di intervento che a loro volta vengono associate alle pratiche edilizie.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo visto che la maggior parte delle ristrutturazioni rientrano nella manutenzione straordinaria \u201cleggera\u201d, cio\u00e8 senza opere strutturali.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo detto che in questo caso la pratica edilizia da presentare \u00e8 la CILA, che si tratta di una comunicazione asseverata, che va predisposta su una modulistica nazionale a cui per\u00f2 le Regioni possono aver apportato alcune modifiche.<\/p>\n\n\n\n<p>Abbiamo visto quali sono gli allegati obbligatori e come questi possono variare da Regione a Regione e poi abbiamo visto quali sono i principali documenti facoltativi (cio\u00e8 necessari a seconda dei casi).<\/p>\n\n\n\n<p>Siccome mi rendo conto di come possa essere complicato riuscire a muoversi tra le pratiche qui sotto troverai un\u2019infografica che ti fa vedere in modo chiaro e preciso obblighi e doveri.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Articolo2-Le-pratiche-538x1024.jpg\" alt=\"Infografica - Le pratiche edilizie\" class=\"wp-image-118\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/ristrutturazionepratica.it\/wp-content\/uploads\/2016\/03\/Articolo2-Le-pratiche.jpg\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ad ogni modo&nbsp;<\/strong><strong>tu come committente non devi conoscere con precisione quali siano i documenti tecnici da allegare alla CILA: li produrr\u00e0, timbrer\u00e0 e asseverer\u00e0 tutti il tuo progettista.<\/strong>&nbsp;Sono aspetti che rientrano sotto la sua responsabilit\u00e0 e si tratta di aspetti che richiedono una conoscenza di leggi e regolamenti abbastanza approfondita. Ho comunque ritenuto giusto farne una panoramica sintetica perch\u00e9 insieme a tecnici preparati c\u2019\u00e8 una lunga sfilza di tecnici profondamente ignorante in materia burocratica.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019errore ci pu\u00f2 stare per carit\u00e0: scordarsi un documento o non conoscere una legge sulle centinaia da rispettare pu\u00f2 capitare. Non conoscere le basi del funzionamento della burocrazia per un tecnico non \u00e8 ammesso. Purtroppo \u00e8 abbastanza svilente (da tecnico) constatare che le mie capacit\u00e0 siano valutate sulla base di quante leggi conosco e non di come progetto, ma ormai \u00e8 cos\u00ec.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Naturalmente un tecnico capace non viene via per un tozzo di pane. Ti ho gi\u00e0 parlato in&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/fattura-architetto-quanto-mi-costa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">questo articolo su quali siano le parcelle per una ristrutturazione<\/a>.<\/strong>&nbsp;Ma se tu sei il primo a sottovalutare questi aspetti, magari dicendo&nbsp;<em>\u201carchit\u00e8 vediamo se si pu\u00f2 evitare qualche pratica\u2026\u201d<\/em>&nbsp;(mi \u00e8 capitato)vedrai che troverai schiere di tecnici disposti a svendersi. Per\u00f2 i problemi poi saranno tuoi, a partire dal non poter usufruire delle detrazioni fiscali (o peggio a restituire i soldi di quelle gi\u00e0 fruite\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Infatti le detrazioni fiscali&nbsp;<em>(di cui abbiamo parlato in&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.ristrutturazionepratica.it\/detrazioni-fiscali-ristrutturazione\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">questo articolo<\/a>)<\/em>&nbsp;sono ammissibili solo per lavori eseguiti correttamente anche dal punto di vista burocratico (e con tutti gli allegati al posto giusto) e su edifici senza abusi o difformit\u00e0.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quindi scegli attentamente il tecnico che ti seguir\u00e0 (architetto, ingegnere o geometra) perch\u00e9 non solo ti aiuter\u00e0 a compilare correttamente la CILA o altra pratica necessaria (anzi lo far\u00e0 lui per te), ma ti seguir\u00e0 durante tutto l\u2019arco dei lavori e ti aiuter\u00e0 a presentare tutte le dichiarazioni obbligatorie e i documenti che dovrai presentare alla fine dei lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>E chiaramente, ma \u00e8 superfluo sottolinearlo, un buon tecnico eseguir\u00e0 anche una progettazione valida sia dal punto di vista impiantistico che estetico, rispettando tutte le tue richieste ed esigenze e curando anche aspetti di cui tu, in quanto non addetto ai lavori, non hai la pi\u00f9 pallida idea e che potrebbero pregiudicare la buona riuscita della tua ristrutturazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>C\u2019\u00e8 anche un\u2019altra pessima abitudine tra i committenti: quella di fidarsi dell\u2019impresa non solo per quanto riguarda le questioni strettamente esecutive della ristrutturazione, ma anche per tutte le questioni progettuali e burocratiche.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Attenzione che l\u2019impresario fa l\u2019impresario, un mestiere totalmente diverso da quello del progettista. E non importa se \u00e8 geometra, architetto o ingegnere: non ha quasi mai idea di tutto quanto \u00e8 necessario fare per garantire una pratica edilizia corretta e completa (non parliamo di garantire un progetto corretto poi\u2026).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo vale a maggior ragione per le piccole imprese che si occupano di ristrutturazione: sono sempre composte da poche persone e il titolare deve occuparsi di gestire i cantieri, le forniture, i preventivi, la burocrazia specifica delle imprese, etc. Non ha il tempo materiale per mettersi a studiare le norme che regolano la burocrazia e nemmeno per tenersi aggiornato.<\/p>\n\n\n\n<p>E queste imprese raramente hanno personale tecnico qualificato che si dedica a questi aspetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Quindi s\u00ec: pu\u00f2 darti la sua opinione sui procedimenti edilizi, sulla loro necessit\u00e0 o meno e su tutti gli adempimenti correlati. Per\u00f2 non \u00e8 particolarmente significativa e spesso \u00e8 sbagliata.<\/p>\n\n\n\n<p>Ascoltare le indicazioni di Mastro Pasquale che ti dice che non serve la pratica edilizia per ristrutturare casa pu\u00f2 portarti a realizzare dei lavori abusivi con tutte le conseguenze del caso. Per i lavori di ristrutturazione passa sempre attraverso un tecnico abilitato.<\/p>\n\n\n\n<p><style> \". \"}<\/style><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In questo articolo vedremo quali siano le pratiche edilizie necessarie per ristrutturare casa nel modo corretto e quali siano i principali documenti che vi devono essere allegati.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13698,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,12],"tags":[15,17,18,19,13,20],"class_list":["post-14787","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-burocrazia","category-prima","tag-abuso","tag-cila","tag-multe","tag-pratiche-edilizie","tag-ristrutturare-casa","tag-scia"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Guida alle pratiche edilizie per 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