Il direttore dei lavori per la tua ristrutturazione è necessario?

Il direttore dei lavori…ma è proprio indispensabile in una ristrutturazione? Questa è la domanda che mi fanno spesso molti miei clienti. Anzi, in realtà la domanda che mi viene fatta è: “ma il direttore dei lavori…che c****o fa?” La sostanza in fondo è la stessa e nasconde (neanche tanto poi) una questione che è molto dibattuta non solo dai committenti ma anche dai tecnici. Naturalmente per i committenti poter evitare questa figura significa risparmiare un bel po’di soldi, mentre per i tecnici non assumere questo ruolo significa perdere un bel po’di lavoro. Il problema è che per dare risposta a questa domanda spesso è necessario un linguaggio particolare, il “legalese”, diventando quindi incomprensibile praticamente a tutti. In questo articolo voglio darti una risposta finalmente chiara a questa domanda, in modo che quando arriverà anche per te il momento di ristrutturare saprai già come comportarti. IL DIRETTORE DEI LAVORI: UNA QUESTIONE DI LEGGE E BUON SENSO. Naturalmente affronteremo la questione direttore dei lavori esclusivamente in relazione al caso che ci interessa: cioè per la ristrutturazione di casa tua. E’ necessario limitare il campo solo al caso che ci interessa perchè anche in questo caso abbiamo l’ennesimo esempio di come la legge italiana sia assolutamente folle e senza senso: in merito alla figura del direttore dei lavori vengono fatte tantissime casistiche in cui è obbligatorio o meno e come sempre trovare la corrispondenza al proprio caso diventa più un terno al lotto che una reale possibilità. Quindi per capire se il direttore dei lavori sia o meno indispensabile nella tua ristrutturazione è necessario fare riferimento come prima cosa alle prescrizioni di legge. Però non è sufficiente: infatti oltre alla legge il secondo parametro che è obbligatorio utilizzare e che in questo specifico caso ritengo sia di gran lunga più importante, è il buon senso. Infatti, come vedrai, per quanto attiene la ristrutturazione di interni la legge non pone come suo principio fondante la tutela del cittadino, come fa in quasi tutti i casi in cui si esprime sull’edilizia, e quindi deve essere la tua intelligenza a sopperire una sua mancanza. Quindi in questo articolo parleremo di legge e buon senso per capire se ti serve o meno il direttore dei lavori nella tua ristrutturazione. LA LEGGE: a casa tua fai quello che vuoi (e se ti succede qualcosa sono fatti tuoi) Sembra proprio questo il principio che anima le disposzioni di legge in materia. Vediamo cosa vuol dire nello specifico. Per argomentare quello che leggerai sarò costretto a fare alcuni riferimenti a delle leggi in vigore in Italia, è indispensabile per dare sostanza alle affermazioni e non lasciarle fluttuare nel mondo delle opinioni. Come sempre sarò il più chiaro possibile e limiterò al massimo il ricorso al “legalese”. Partiamo dalla fine: per la legge ci sono buone probabilità che il direttore dei lavori nella tua ristrutturazione non sia affatto necessario. Potrebbe sembrarti un’ottima notizia, ma ci sono alcuni casi in cui in realtà questa figura sarà comunque richiesta, anche se è necessario andare nei meandri delle leggi per capirlo, quindi cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento nel modo più semplice possibile. Il testo di riferimento nazionale per tutti i lavori edili è il Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.), dpr 380/2001 (che viene continuamente aggiornato). Per capire cosa viene detto in merito al direttore dei lavori in caso di una ristrutturazione di interni dobbiamo prima capire in che categoria rientrano i lavori che andrai a fare. Abbiamo già affrontato l’argomento in modo più approfondito in un altro articolo: come non commettere un abuso quando ristrutturi; quindi ora faremo solo un velocissimo riferimento a quanto ci è utile in questo momento. L’articolo 6-bis del T.U.E. definisce quali sono gli Interventi Subordinati a Comunicazione di Inizio lavori Asseverata, cioè quelli che ti interessano. Devo chiederti uno sforzo: ti devi fidare di me quando ti dico che gli interventi di ristrutturazione di casa tua rientrano tra quelli di questo articolo. Infatti, come accade sempre in Italia, l’ultima revisione della legge l’ha resa più contorta: infatti prima veniva chiaramente detto quale tipologia di interventi ricandono in questa casistica, ora invece la legge dice che sono soggetti alla comunicazione di cui sopra gli interventi che non ricadono in quanto riportato in altri articoli. Insomma un bel papocchio. Comunque, per tirare le somme, lo Stato ti dice che devi rispettare quanto viene scritto in questo articolo per gli interventi di Manutenzione Straordinaria. Se vai a leggere l’articolo del blog di cui ti ho lasciato il link poche righe sopra potrai vedere come nella quasi totalità dei casi gli interventi che andrai a fare a casa tua per ristrututrarla sono degli interventi di Manutenzione Straordinaria, quindi la tua ristrutturazione rientra nell’Attvità edilizia libera. Vediamo quali sono gli obblighi da rispettare per poter eseguire questi interventi nel rispetto della legge (vedi il comma 2): “L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.” Hai letto qualche riferimento alla necessità di comunicare un direttore dei lavori? Puoi leggerti tutto il testo della legge e vedrai come da nessuna parte viene riportato l’obbligo, per gli interventi di manutenzione straordinaria, di nominare un direttore dei lavori. Quindi il primo punto che andiamo a fissare è questo: per la tua ristrutturazione non devi nominare il direttore dei lavori. Attenzione ad una cosa importante però: se decidi di non nominare il direttore dei lavori tu hai tutto il diritto (io direi dovere) di vigilare sull’andamento dei lavori, diritto sancito dall’articolo 1662 del codice civile. Praticamente in questo caso diventi tu il direttore dei lavori, con tutti gli oneri del caso. Ma affronteremo questo